Bene gli artigiani, ancora criticità nel caso dell’uscita dal servizio pubblico.

È stata formalmente diffusa l’attesa circolare del Ministero della Transizione Ecologica volta a chiarire le implicazioni sulla applicazione della TARI derivanti dalla nuova definizione di rifiuto urbano introdotta dal d.lgs 116/2020.

Nel merito la circolare viene incontro ad alcune richieste di CNA, in particolare con riferimento a:

  1. la necessità di allineare le novità del D.Lgs 116/2020 con la L.147/2013
  2. meglio delineare l’esclusione dall’applicazione della TARI per le attività artigianali prevalentemente produttive di rifiuti speciali.

Rimangono invece significative criticità connesse alle modalità di comunicazione da parte delle imprese della volontà di non avvalersi del servizio pubblico; su questo tema, CNA sta cercando di intervenire con alcune proposte di emendamento nella fase di conversione del DL Sostegni.

CNA organizza in data 27 aprile 2021, dalle 16.30 alle 18.30, un seminario aperto alle imprese previa iscrizione online

Si riporta di seguito un commento sui contenuti principali della Circolare Ministeriale:

  1. Riduzione TARI e recupero o riciclo
    Le riduzioni della quota variabile della TARI devono essere riferite a “qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo, al quale i rifiuti sono avviati”. Si ribadisce inoltre quanto previsto dalla norma, ovvero che le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani, anche laddove conferiscano i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, rimangono soggette all’applicazione della quota fissa della TARI.
  2. Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva.
    Si interviene sulle modalità con cui l’utenza non domestica si avvale della scelta di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Sostanzialmente si prevede il termine del 31 maggio di ciascun anno entro cui le imprese devono comunicare all’ente gestore d’ambito o al comune la scelta di non avvalersi del servizio pubblico. Si ricorda che, per il solo anno in corso, il DL sostegni ha prorogato dal 30 aprile al 30 giugno il termine entro cui i Comuni dovranno deliberare le tariffe della TARI.

La Circolare però precisa anche che:

  • per gli anni successivi al 2021, “in assenza di una conferma del termine di approvazione degli atti deliberativi …….. per consentire ai comuni di gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta del ricorso al mercato da parte delle utenze non domestiche, la relativa comunicazione dovrebbe essere effettuata l’anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre i suoi effetti”.
  • “la comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ……..”.

Inoltre, a conferma della periodicità dei 5 anni, si precisa che “detta indicazione temporale non rileva ai fini dell’affidamento del servizio da parte dell’utenza non domestica che, infatti, potrà, nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato, in relazione all’andamento del mercato. Se invece l’utenza non domestica intende passare dall’operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata alla possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l’erogazione del servizio”.

C) Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza

Tale paragrafo fornisce alcuni chiarimenti con riferimento alle specificità settoriali, in particolare per le attività industriali, artigianali e agricole.

Si precisa che:

  • le superfici dove avviene la lavorazione industriale (con produzione di rifiuti speciali non urbani) sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
  • continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse;
  • resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

In relazione alle attività artigianali, CNA aveva chiesto che, con riferimento alle attività prevalentemente produttive di rifiuti speciali, esse venissero considerate al pari delle attività industriali.

La Circolare in proposito ha colto tale richiesta, precisando che: “considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett. d), del TUA.”

Ciò comporta che le suddette 3 indicazioni fornite per le attività industriali valgono tal quali anche per le attività artigianali e pertanto:

  • le superfici dove avviene la lavorazione artigianale (in quanto prevalentemente produttive di rifiuti speciali) sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
  • continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse;
  • resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Con riferimento alle attività agricole, esplicitamente escluse dalla nuova definizione di rifiuto urbano, il chiarimento principale riguarda la possibilità in ogni caso di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA.

Dal prossimo mese di maggio 2021, inoltre gli uffici territoriali di CNA Forlì-Cesena (Servizio Ambiente e SicurezzaCreaimpresa) saranno a disposizione per tutti i chiarimenti del caso e per l’assistenza eventuale.