Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 il decreto Covid (D.L. n. 44/2021 allegato) che introduce le misure, valide dal 7 fino al 30 aprile, per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Zone arancioni e zone rosse

Come anticipato, dal 7 al 30 aprile 2021 il decreto prevede le seguenti limitazioni:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il decreto proroga fino al 30 aprile 2021 l’applicazione delle disposizioni anti-Covid del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente disposto e di alcune misure già previste dal D.L. n. 30/2021.

Si evidenzia che, in merito alle nuove regole ed ai divieti, dal 7 al 30 aprile, viene:

  • confermato il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5. Vale sempre la regola di spostamenti consentiti in caso di lavoro, salute o necessità con autocertificazione;
  • sono sospese le attività di servizi di ristorazione (tra cui pub, bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie). Fino alle 22 è consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito fino alle ore 18;
  • restano chiuse palestre e piscine. In zona arancione è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti;
    restano chiuse le attività di centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto;
  • nelle zone arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • nelle zone rosse sono chiuse le attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità (allegato 23);
  • nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali;
  • in zona rossa sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
  • nelle zone arancioni restano aperti i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, ecc.), mentre nelle zone rosse è prevista la chiusura di parrucchiere ed estetiste.

SCARICA DECRETO LEGGE APRILE