Il Decreto Sostegni è giunto all’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso 19 marzo 2021. Il testo approvato contiene una serie di tutele e di misure di sostegni per i datori di lavoro e per i lavoratori dipendenti che resteranno in vigore per tutto il 2021. Per illustrare il provvedimento nei dettagli, CNA ha organizzato un webinar, seminario online, che si terrà giovedì 1° aprile alle ore 17.30.

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Per facilitare l’aggiornamento degli associati, forniamo di seguito una sintesi non esaustiva degli aspetti più importanti del provvedimento.

Si tratta di un indennizzo ed in particolare di un contributo a fondo perduto calcolato sulla riduzione media mensile del fatturato/corrispettivi.

Destinatari: titolari di partita iva residenti o stabiliti in Italia che esercitano un’attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario (inclusi gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione allo svolgimento di attività commerciali)

Condizioni richieste:

  1. ricavi/compensi annui relativi al periodo di imposta 2019, non superiori a 10 milioni di euro
  2. ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto a quelli del 2019

Ammontare del sostegno: calcolato in percentuale sulla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 rispetto a quelli del 2019:

  • 60% della differenza se il fatturato è inferiore a 100.000,00 euro
  • 50% se il fatturato è compreso tra 100.000,01 e 400.000,00 euro
  • 40% se il fatturato è compreso tra 400,000,01 e 1.000.000,00 euro
  • 30% se il fatturato è compreso tra 1.000.000,01 e 5.000.000,00 euro
  • 20% se il fatturato è compreso tra 5.000.000,01 e 10.000.000,00 euro

Il contributo minimo è comunque fissato a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo massimo, invece, non potrà superare i 150.000 euro.

Esempio: una società, con ricavi e compensi del 2019 non superiori a 400.000 euro, ha fatturato 120.000 euro nel 2019 e 60.000 euro nel 2020. La media mensile del fatturato è di 10.000 euro nel 2019 e di 5.000 euro nel 2020.

La differenza sulla quale calcolare l’importo del sostegno è 5.000 euro.

La percentuale da applicare su detto importo è del 50%, per cui il contributo a fondo perduto spettante sarà di 2.500.

Attenzione: si tratta di un contributo riconosciuto una tantum e non di un indennizzo periodico riconoscibile su base mensile!!!!

Imprese che hanno attivato la partita iva dopo il 01/01/2019: il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. In questi casi, il calcolo della media mensile verrà determinato per i mesi successivi all’attivazione della partita iva.

Tipologia del contributo: si può scegliere di fruire del contributo o mediante accredito della somma sul conto corrente indicato all’atto di presentazione della domanda, o come credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione (senza limiti) con modello F24 telematico. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile Irpef, Ires, Irap o nel calcolo degli interessi indeducibili.

Modalità e termini di presentazione: la domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto dovrà essere presentata telematicamente, anche da intermediari come CNA, sulla base di modelli e procedure che l’Agenzia delle Entrate comunicherà al più presto. Il termine di 60 giorni per presentazione delle domande decorrerà dal momento in cui l’Amministrazione finanziaria renderà disponibile la procedura dedicata.

Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 viene prevista la possibilità di richiedere fino a:

  • 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
  • 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il decreto Sostegni prevede un primo blocco dei licenziamenti individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021. Successivamente, ma solo per i datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale (cig in deroga e assegno ordinario) con causale COVID-19, è previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti.

In favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società̀ e associazioni sportive dilettantistiche, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività̀, viene prevista una indennità̀ complessiva erogata dalla società̀ Sport e Salute S.p.A. L’ammontare dell’indennità è determinata in:

  • a) euro 3.600 per chi, nell’anno di imposta 2019, ha percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui;
  • b) euro 2.400 per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
  • c) euro 1.200 per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui.
    L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

Per accedere alla prestazione di NASpI concesse a decorrere dalla data del 23/3/2021 e fino al 31/12/2021 non è richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Restano invariate le ulteriori condizioni di accesso: a) essere in stato di disoccupazione; b) avere 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione.

Rifinanziato il fondo per il reddito di cittadinanza. Si prevede inoltre che, per l’anno 2021, i componenti del nucleo familiare che beneficia del reddito di cittadinanza possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. Qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine dovesse comportare un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico resta sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.

Vengo riconosciute tre quote di REM (ulteriore 3 mensilità da marzo a maggio 2021) a determinate condizioni a favore di coloro che hanno terminato tra il 1/7/2020 e il 28/2/2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL. I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta

Il decreto contiene, come anticipato da un comunicato del Ministero dell’Economia e Finanze, il differimento dei termini della trasmissione telematica della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate al 31 marzo 2021: di conseguenza la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei cittadini il 10 maggio e non più il 30 aprile.

Fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali previsti dalla normativa per tutte le casistiche di rinnovo o di proroghe oltre i primi dodici mesi. Inoltre non si tiene contro delle deroghe all’apposizione della causale utilizzate per i rinnovi e le proroghe intervenute prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto.

Ai lavoratori rientranti in queste categorie che avevano già ricevuto l’indennità in forza del precedente decreto Ristori, pubblicato a ottobre 2020, tale indennità dovrebbe essere erogata in automatico:

Per coloro invece che non erano stati ammessi alla misura contemplata dal precedente Decreto Ristori, ma rispondono ai nuovi requisiti previsti dal provvedimento in corso di emanazione, potranno essere ammessi a tale misura previa presentazione di apposita domanda all’INPS entro il termine del 30 aprile 2021, seguendo le specifiche modalità che saranno dettate dall’istituto previdenziale.

Tra i soggetti ammessi a tale indennità, vi possono rientrare, a condizione che alla data di presentazione della domanda non siano titolari di contratti di lavoro subordinato o di pensione e fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dalla norma:

  • i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il loro rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sostegni, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo, che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e che non siano titolari di naspi alla data di entrata in vigore del decreto;
  • i lavoratori dipendenti stagionali ed i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo dal 01/01/2019 alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e che hanno svolto in questo periodo una prestazione lavorativa per almeno 30 giornate;
  • i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 01/01/2019 – data di entrata in vigore del decreto sostegni;
  • i lavoratori autonomi, privi di partita iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo 01/01/2019 -data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all’art. 2222 del c.c.; non abbiano contratti in essere il giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto; siano già iscritti alla gestione separata; abbiano accreditato almeno un contributo mensile nell’arco temporale citato
  • gli incaricati alle vendite a domicilio che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano partita iva attiva, siano iscritti alla gestione separata senza avere altre forme di previdenza obbligatorie e che nel 2019 abbiano avuto un reddito superiore a 5.000 euro;
  • i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che nel periodo 01/01/2019 alla data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro dipendente nei per almeno a trenta giornate e che siano stati titolari di contratti di lavoro nell’anno 2018 ancora una volta per almeno 30 giornate lavorative;
  • i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 01/01/2019 alla data di entrata in vigore del decreto, un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati e un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Queste indennità non sono cumulabili e le domande potranno essere presentate entro il 30 aprile 2021 una volta che l’Inps avrà comunicato le modalità operative.

È previsto l’esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti con redditi 2019 non superiori a 50.000 euro e che nel 2020, rispetto all’anno precedente, abbiano subito un calo di fatturato non inferiore al 33%. Dovrà essere emanato un apposito decreto attuativo.

Viene istituito un fondo di 200 milioni per l’anno 2021 a favore delle attività più colpite dalle conseguenze economiche della pandemia, tra le quali gli esercenti di attività commerciali e di ristorazione dei centri storici e le imprese operanti nel settore del catering e delle cerimonie, da ripartirsi tra le Regioni e le Province autonome.

Viene costituito un fondo di 700 milioni di euro a beneficio dei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici (classificazione Istat categorie turistiche E ed H) ed ai soggetti esercenti attività di vendita al pubblico di beni e servizi in comuni che nel 2029 abbiano registrato presenze turistiche in numero almeno pari a tre volte la popolazione residente. Benefici particolari sono previsti per i gestori degli impianti di risalita.

Sino al 30 aprile sono sospesi i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi riguardanti cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi (anche doganali), ingiunzioni fiscali degli enti territoriali ed accertamenti esecutivi degli enti locali. I versamenti di questi pagamenti sospesi dovranno avvenire in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2021.

È prevista un’ulteriore proroga dei versamenti delle rate agevolate relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio. I nuovi termini di versamento sono:

  • con riferimento alle rate in scadenza nel 2020 ed in particolare, il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020: entro il 31 luglio 2021
  • con riferimento alle rate in scadenza nel 2021 ed in particolare, il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021: entro il 30 novembre 2021.

Confermata il principio secondo il quale il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non fa decadere il diritto alla rateizzazione.

Stralcio cartelle: con un decreto del Mef da emanarsi entro 30 giorni, è previsto l’annullamento dei debiti sino a 5.000 euro relativi a capitale, interessi, sanzioni dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 se emesse nei confronti di persone fisiche o società che nel 2019 hanno conseguito un reddito imponibile inferiore ad euro 30.000.

Sono esclusi dallo stralcio i carichi relativi ad aiuti di stato dichiarati illegittimi, a somme conseguenti a sentenze della Corte dei Conti, ammende e sanzioni di carattere penale, all’iva riscossa all’importazione.

Consegna Cud: slitta al 31 marzo 2021 il termine per l’invio delle CU e la consegna ai contribuenti e al 10 maggio 2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione le dichiarazioni dei redditi precompilate.

Viene istituito un fondo di 600 milioni di euro per la riduzione dei costi di gestione del contatore e degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche di aprile, maggio e giugno delle utenze a bassa tensione non domestiche.

È prevista una riduzione del 30% del canone Rai 2021 per le strutture ricettive e gli esercizi di somministrazione e consumo bevande in locali aperti al pubblico. Queste riduzioni dovrebbero essere automatiche. Le attività che hanno accesso all’agevolazione Rai potranno recuperare il 30% attraverso un credito d’imposta.

Proroga dell’esenzione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico al 30 giugno (CNA ha già chiesto un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021).