Si è tenuta la scorsa settimana una riunione convocata dal Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica), a cui erano presenti CNA Nazionale, le altre Confederazioni imprenditoriali, il MEF, l’ANCI e ARERA.

Occorre subito precisare, anche a seguito delle molteplici notizie stampa diffuse in questi giorni, che la riunione non è stata conclusiva, pertanto i contenuti diffusi in merito alla bozza di circolare presentata dal Ministero sono da considerare assolutamente non definitivi; solo nei prossimi giorni si arriverà a definire una circolare ufficiale del Ministero.

Per quanto di nostro interesse, seppure la bozza di circolare contiene alcuni chiarimenti utili rispetto alla necessità di coordinare la legge 147/2013 (norma di riferimento per la determinazione della superficie assoggettabile a TARI) con le novità del d.lgs 116/2020, rimangono importanti nodi irrisolti, su cui CNA ha inviato al Ministero una nota congiunta con le altre Confederazioni dell’artigianato.

Si elencano i punti salienti contenuti nella bozza di circolare del Ministero (MEF).

  1. Con riferimento alle ATTIVITÀ INDUSTRIALI, che come è noto sono escluse dall’allegato L-quinquies, si chiarisce che “resta impregiudicata l’applicazione della TARI (sia quota fissa che variabile) in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani quali, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali”. Si evidenzia che l’agevolazione della detassazione, non ricomprende le attività artigianali (che pure svolgono attività simili a quelle industriali)

 

  1. USCITA TOTALE DAL SERVIZIO PUBBLICO: LGS. 116/2020: Con riferimento alla possibilità per l’impresa artigiana (ricadente nelle attività di cui all’allegato L-quinquies) produttrice di rifiuti urbani di cui all’allegato L-quater, di avvalersi, per la gestione di tali rifiuti, di operatori autorizzati fuoriuscendo dal servizio pubblico, viene indicato che ai fini dell’esclusione dalla quota variabile della TARI, tale fuoriuscita deve riguardare TUTTI i rifiuti urbani prodotti dall’impresa (secco compreso) con la dimostrazione di averli inviati a RECUPERO. In aggiunta, sempre ai fini dell’esclusione dalla quota variabile della TARI, il produttore deve rimanere al di fuori del servizio pubblico per tutti i 5 ANNI, indicati dall’articolo 238 comma 10 del d.lgs 152/2006.

 

  1. PARZIALE USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO: LEGGE 147/2013:  Nel caso in cui le due condizioni di cui al punto precedente non vengano rispettate (e cioè uscita di tutti i rifiuti urbani e durata di almeno 5 anni), l’impresa produttrice del rifiuto urbano può comunque avvalersi della riduzione prevista all’articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013 per i rifiuti avviati al RICICLO (condizione che, come sappiamo, è più restrittiva rispetto allo scomputo totale della TARI dalla quota variabile per i rifiuti avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico); tale previsione dovrà pertanto essere mantenuta nei regolamenti comunali.

Con particolare riferimento al punto 2, la Regione Emilia Romagna, al fine di regolare l’uscita dal pubblico servizio, con la Legge Regionale 29 Dicembre 2020, n. 11,  ha specificato le modalità con cui un’utenza può porre in essere quanto stabilito dall’art. 238, comma 10: deve comunicarlo al comune e all’affidatario del servizio pubblico entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo (per l’anno 2021 entro il 31 maggio 2021), fornendo le seguenti informazioni:

  • quantitativi di rifiuto da avviare a recupero distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente;
  • la durata del periodo non inferiore a 5 anni per cui si intende esercitare l’opzione di uscita dal pubblico servizio;
  • documentazione, anche sottoforma di autocertificazione, comprovante l’esistenza dell’accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti.

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