Qui di seguito il riferimento normativo, ovvero l’Art. 2-bis della Legge 12 marzo 2021 n° 29, pubblicato venerdì 12 marzo 2021, che ha convertito il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n° 2, e che consente ai circoli ricreativi, culturali e sociali che hanno la qualifica di ETS (Enti del Terzo Settore) di svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soli proprio associati in deroga a quanto previsto dal DPCM 02/03/2021, questo anche nelle zone rosse.

Art. 2-bis – Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.

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