Confermato per il 2021 e 2022 il credito d’imposta al 50% per spese di pubblicità. Sono state confermate le agevolazioni sulle testate giornalistiche, ma escluse tv e radio. Prenotazioni dal 1° al 31 marzo 2021.

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) ha confermato il Bonus Pubblicità per gli anni 2021 e 2022 rendendo definitivo il metodo di calcolo introdotto in via straordinaria con i decreti Covid del 2020. In particolare viene meno il requisito del valore minimo incrementale dell’1% rispetto agli investimenti all’anno precedente, e viene confermata l’aliquota agevolativa del 50% sugli investimenti pubblicitari sostenuti nell’anno.

Beneficiari:

  • imprese
  • lavoratori autonomi

Spese ammissibili:

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali anche on line registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Dal 2021 sono stati esclusi gli investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali.

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale.

Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta  le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi  di intermediazione  e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.

In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.

Modalità di accesso:

Fase 1 – Comunicazione: dal 1° al 31 Marzo sarà possibile inviare le prenotazioni telematiche contenenti l’importo previsionale massimo delle spese 2021. L’importo indicato sarà quindi quello massimo agevolabile.

Fase 2 – Dichiarazione: dal 1° al 31 gennaio 2022 sarà possibile inviare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2021, previa certificazione del revisore contabile.

Successivamente, entro il mese di marzo 2022, il Ministero fornirà gli elenchi di tutte le società ammesse con indicazione del credito ottenuto.

Agevolazione:

L’agevolazione massima ottenibile è pari al 50% delle spese ammissibili. In caso di superamento del plafond dedicato (50mln di euro) lo stesso sarà ripartito tra i beneficiari riducendo di conseguenza la percentuale agevolativa. Il contributo è a titolo Deminimis.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, tramite modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Per informazioni e approfondimenti, il Servizio Fiscale di CNA Forlì-Cesena è a disposizione.