La proroga della cessazione dello stato di emergenza al 30 aprile 2021, disposta dal D. L. 2/2021, ha effetti sulla conservazione della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in genere, e, dunque, anche per quelli in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro.

L’art. 3 bis «Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza» della Legge 159/2020 di conversione del DL 125/2020  ha rivisto l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (cosiddetto “Cura Italia”), apportando le seguenti modificazioni:

  • tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31/1/2020 e la data di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza , conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza;
  • si applica la suddetta disposizione anche a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi scaduti tra il 1/8/2020 ed il 4/12/2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 125/2020).

La cessazione dello stato di emergenza, prima fissata al 31/7/2020 poi posticipata al 15/10/2020 e al 31/1/2021, è slittata ulteriormente al 30/4/2021.

Dunque, per entrambe le casistiche, riteniamo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi conservino validità fino al 29 luglio 2021 (90 giorni successivi al 30 aprile 2021).

Rientrano in questa proroga in materia di sicurezza:

  • tutti gli attestati per la formazione base, gli aggiornamenti e le abilitazioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • restano validi i corsi di formazione ed aggiornamento in materia di salute e sicurezza svolti con i criteri previsti durante l’emergenza Covid-19, nel periodo suddetto;
  • non è possibile applicare nessuna proroga alla formazione dovuta ai neo-assunti, stagisti e quant’altro, la formazione deve essere iniziata subito il primo giorno di assunzione e deve essere completata entro i 60 giorni dall’assunzione;
  • per la prevenzione incendi: il rinnovo periodico della conformità antincendio, le omologazioni dei prodotti antincendio, i termini per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio iscritti nell’apposito elenco

Rientrano in questa proroga in materia di ambiente: 

  • Le autorizzazioni o comunicazioni ambientali,  quali a titolo meramente esemplificativo:
  • Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
  • Autorizzazione in Via Generale – AVG in materia di emissioni in atmosfera
  • Comunicazioni recupero rifiuti in forma semplificata ed autorizzazioni ordinarie in materia di rifiuti
  • Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA
  • Iscrizioni ad Albo Gestori Ambientali e anche:
  • le scadenze delle iscrizioni nella cat.2-bis rilasciate tra 15/4/2008 e il 25/12/2010, la cui scadenza era prevista per il 25/12/2020
  • le verifiche RT
  • Fgas – certificati in scadenza prorogati fino al 29 luglio 2021

Riportiamo il comunicato del Ministero dell’Ambiente in merito alle conseguenze dell’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, per quanto riguarda i certificati fgas in scadenza:

In considerazione del fatto che il D.L. del 14 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021, e visto che la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 24 dicembre 2020 recita “Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di modificare i termini di cui all’ articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020, la circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di proroga.” le certificazioni scadute o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) avranno validità fino al 29 luglio 2021 (90 giorni a partire dal 30 aprile 2021). L’estensione delle certificazioni verrà comunicata al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate dagli Organismi di certificazione accreditati.

Ricordiamo che già con la circolare n.24526 del 06/04/2020, il Ministero dell’Ambiente aveva disposto che non rientravano nelle proroghe i controlli periodici sulle apparecchiature

A nostro parere non rientra nella proroga nemmeno la comunicazione alla banca dati fgas degli interventi, la cui decorrenza dei termini era stata sospesa dal 23/2/2020 al 15/5/2020 compresi ed è ripresa dal 16/5/2020.

Il Servizio Ambiente e Sicurezza di CNA Forlì-Cesena resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.