L’iter di conversione in legge del Decreto Milleproroghe evidenzia l’assenza dell’attesa proroga delle nuove disposizioni in materia di rifiuti simili agli urbani: CNA continua il suo impegno per far rientrare la proroga nella conversione del Decreto Legge.

Come di consueto a fine anno è stato approvato il Decreto Legge cosiddetto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”), che inizia ora il suo iter di conversione in legge.

Come Associazione dobbiamo evidenziare l’assenza dell’attesa proroga delle nuove disposizioni in materia di rifiuti “simili” agli urbani introdotte con il d.lgs 116/2020, con entrata in vigore il 1/1/2021. Nonostante la proroga fosse stata richiesta da più parti, CNA compresa, pare che sia stata esclusa poiché ritenuta (erroneamente) non compatibile con le tempistiche di recepimento della Direttiva comunitaria.

Data l’assenza di tale proroga e le molteplici richieste pervenute in merito, si riporta una nota sintetica che riepiloga le novità e le prospettive sull’applicazione della nuova disciplina in materia di rifiuti simili (Allegato 2).

La Regione Emilia-Romagna ha inoltre emanato diverse disposizioni collegate con la propria legge di stabilità per l’anno 2021.

Tra le varie disposizioni (legge regionale del 29 dicembre 2020, n.11 – Allegato 1) segnaliamo in particolare, per gli aspetti riguardanti la gestione dei rifiuti speciali, (che a partire dal 1° gennaio 2021, possono rientrare tra i rifiuti urbani), che le utenze non domestiche che intendono conferire tali rifiuti al di fuori del servizio pubblico dovranno:

  • comunicare tale scelta entro il 30 settembre di ogni anno in relazione all’anno successivo. Per l’anno 2021 tale comunicazione dovrà essere presumibilmente effettuata entro il 31 marzo 2021;
  • comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno le quantità di rifiuti conferite nell’anno precedente a soggetti diversi dal servizio pubblico. A fronte dell’entrata in vigore di questa nuova classificazione a partire dal 1/1/2021, si suppone che per l’anno 2021, quindi in riferimento ai quantitativi relativi all’anno 2020, tale comunicazione non sia dovuta.

CNA continua ad essere impegnata con il Ministero per far rientrare tale proroga nella conversione del Decreto Legge.

A livello locale, in merito agli eventuali impatti sulla TARI/TARIP stiamo approfondendo l’argomento con i due titolari territoriali del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (Alea/Hera).

Nota: le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico dimostrando di averli avviati al recupero dovrebbero essere escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

FASE DI TRASPORTO

La nuova classificazione comporta problemi anche alle fasi di trasporto dei rifiuti e alle relative autorizzazioni a carico delle imprese.

In considerazione di queste problematiche, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha disposto (delibera n. 4/2020 – Allegato 3) che soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis (es. comparto costruzioni) dell’Albo per la raccolta ed il trasporto dei suddetti rifiuti speciali possono continuare ad effettuare tali attività, per i rifiuti divenuti urbani dopo il 31 dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

Tutt’ora impegnati nella richiesta della proroga, in assenza di eventuali specifiche da perseguire dal punto di vista operativo, invitiamo le imprese a procedere secondo le indicazioni fornite ad oggi (registro, formulario). Sarà nostra cura informarvi al più presto su eventuali nuove procedure da adottare.

I referenti del Servizio Ambiente e Sicurezza degli uffici CNA del territorio sono a disposizione per le informazioni ad oggi pervenute.

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