Viene previsto la corresponsione di un nuovo contributo a fondo perduto, a favore solo degli esercenti attività servizi di ristorazione, che hanno dichiarato di svolgere in via prevalente una delle attività economiche identificate nei seguenti Codici ATECO:

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
562910 – Mense
562920 – Catering continuativo su base contrattuale
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

A favore di questi soggetti, sia per i 2020 che per l’anno 2021 spetta un contributo pari a quello che gli stessi soggetti avevano richiesto e ottenuto sulla base dei contenuti del Contributo a Fondo Perduto presentato tra il 15 giugno e il 13 agosto 2020.

Pare che stavolta i soggetti che potranno ottenere l’aiuto, attraverso accredito diretto nel c/c bancario o postale del quale avevano comunicato l’IBAN, siano solo quelli che l’istanza a suo tempo l’hanno effettivamente presentata sulla base del possesso di uno dei qualsiasi requisiti previsti nella norma di riferimento e che hanno incassato le somme spettanti senza averle poi successivamente restituite.

La norma evidenzia inoltre che il contributo non spetta a favore dei soggetti che hanno attivato la partita iva dopo il 1 dicembre 2020 e si presume che lo stesso non spetti neanche ai soggetti che alla data di entrata in vigore della norma abbiano cessato l’attività.