Prorogati al 3 maggio 2021:

  • certificati;
  • attestati;
  • permessi;
  • concessioni;
  • autorizzazioni;
  • atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza.

Con la Legge di conversione n. 27 del 24/4/2020 è stato integrato e modificato l’art.103 del Decreto legge n. 18/2020 inerente la “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.

Nell’ambito della conversione in legge, sono state introdotte all’art. 103 nuove importanti disposizioni che stabiliscono che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (attualmente definita al 31 gennaio 2021), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla fine dello stato di emergenza (3 maggio 2021).

Quanto sopra naturalmente non inficia in alcun modo la validità dei corsi di formazione ed aggiornamento in materia di salute e sicurezza svolti con i criteri previsti durante l’emergenza Covid-19, nel periodo suddetto. Si ricorda inoltre che non è possibile applicare nessuna proroga alla formazione dovuta ai neo-assunti, stagisti e quant’altro: la formazione deve essere iniziata subito il primo giorno di assunzione e deve essere completata entro i 60 giorni dall’assunzione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Referente Ambiente e Sicurezza dell’ufficio CNA di riferimento.