Il Decreto Legge n. 157/2020 Ristori Quater, ha introdotto misure urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari; si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi in scadenza nel mese di Dicembre.

Nel dettaglio la sospensione dei versamenti relativi ad IVA, ritenute e contributi può riguardare le imprese che si trovano nelle sotto indicate casistiche:

  • per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;
  • sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019;
  • la sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche sospese a seguito del DPCM del 3 novembre;
  • Servizi di ristorazione nelle Regioni arancioni e rosse
    A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi (non superiori a 50 milioni di euro) e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno pari al 33% dal confronto tra novembre 2020 e novembre 2019), possono sospendere i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni arancioni e rosse) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del Ministro della Salute (regione Emilia-Romagna).

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

ATTIVITA’ SOSPESE D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020

Le attività sospese dal DPCM del 3 novembre hanno diritto allo slittamento dei versamenti in scadenza il 16 dicembre e corrispondono alle seguenti attività:

  • attività dei parchi tematici e di divertimento (articolo 1, comma 9, lett. c);
  • attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi (articolo 1, comma 9, lett. f);
  • attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (articolo 1, comma 9, lett. l);
  • spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto (articolo 1, comma 9, lett. m);
  • attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso (articolo 1, comma 9, lett. n);
  • attività convegnistica in presenza (articolo 1, comma 9, lett. o);
  • mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42/2004 (articolo 1, comma 9, lett. r);
  • impianti nei comprensori sciistici (articolo 1, comma 9, lett. oo).