Da oggi, 4 dicembre 2020, entra in vigore il DPCM 3 dicembre 2020 che sostituisce quello precedente, in vigore fino a ieri.

Il nuovo decreto, con effetto sino al 15 gennaio 2021, coprirà, pertanto, tutto il periodo delle festività.

Ecco, in sintesi, ciò che in base agli ultimi provvedimenti governativi si potrà fare e, non si potrà fare fino al 15 gennaio: 

Spostamenti e riunioni familiari

Gli spostamenti sono fortemente limitati. Infatti il DPCM riprende il contenuto del Decreto Legge emanato il giorno prima, e stabilisce che:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome;
  • nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni;
  • sono sempre possibili gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti;
  • resta in vigore il “coprifuoco” notturno dalle 22.00 alle 5.00, con l’eccezione della notte di capodanno durante la quale sarà esteso fino alle 7.00 della mattina del 1° gennaio;
  • veglione di fine anno in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in albergo. Resta infatti consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;
  • dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;
  • considerato che il coprifuoco alle 22 si applica anche il giorno della vigilia, la messa dovrà iniziare a un orario che consenta di rispettare la prescrizione, e che quindi garantisca il rientro a casa entro le 22.
Attività commerciali e ristorazione

Mentre per le attività commerciali si registra qualche piccola concessione, nulla cambia per gli esercizi di ristorazione. Sarà però possibile andare a pranzo fuori a Natale, a S. Stefano, a Capodanno e il giorno dell’Epifania.
In particolare, viene previsto che:

  • fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili;
  • resta valida l’eccezione per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole e tra gli esonerati vengono di inserite anche le rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;
  • consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
Impianti sciistici

Gli impianti di risalita restano chiusi per il rischio assembramenti. Si potrà tornare a sciare dal 7 gennaio.

Biblioteche

Se rimangono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, si prevede un’eccezione per le biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Istruzione e formazione

Per le scuole restano in vigore le attuali regole con la didattica in aula per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, mentre per l’istruzione secondaria, a decorrere dal 7 gennaio 2021, deve essere garantita didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca.

Zone arancioni e rosse

Vengono confermate le attuali ulteriori limitazioni per le Regioni che sono classificate a rischio arancione e rosso. Cambiano, invece, le regole per la permanenza in una classe di rischio piuttosto che in un’altra.
È previsto che il Ministero della Salute debba, ogni settimana, verificare il permanere dei presupposti per la classificazione nella fascia di rischio e provvedere con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco delle Regioni che si collocano in uno scenario rosso o arancione.

Si resta in attesa di avere aggiornamenti in merito al colore della nostra Regione.

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