La nuova ordinanza regionale sarà in vigore da domani, 28 novembre e fino al prossimo 3 dicembre, quando scadrà anche il Dpcm vigente. Accanto alle minori restrizioni, l’ordinanza di oggi prevede comunque limitazioni specifiche che permangono e si aggiungono a quelle del Dpcm del 3 novembre per le cosiddette zone arancioni (nella quale rimane la ns Regione).

Le misure previste

Come previsto dal Dpcm, nei giorni festivi e prefestivi, gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali restano chiusi al pubblico, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole. A queste, in base all’ordinanza regionale  si aggiungono le grandi strutture di vendita non insediate all’interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali: restano anch’esse chiuse al pubblico nei festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti per la cura e l’igiene della persona e per l’igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, tabacchi e edicole.
Nei centri commerciali rimangono aperte le attività artigianali (acconciatura, estetica, lavanderie, riparazione calzature).

Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita rimangono aperte anche il sabato e la domenica.

Rimane sempre consentita, e anzi fortemente raccomandata, la vendita con consegna a domicilio.

L’esercizio su aree pubbliche o private delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati, nonché di attività di vendita nei mercati contadini, sarà consentita solo lì dove siano adottate le misure di mitigazione del rischio Covid previste nel protocollo regionale sugli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche. E in ogni caso, resta raccomandata l’adozione di un apposito piano di controllo da parte del Comune.
In ogni caso, è vietato lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere e di altri analoghi eventi. Inoltre, rimane vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari.

Confermato anche l’obbligo – sempre – dell’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si trovino nella stessa incompatibilità. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive.

Come già prevedeva l’ordinanza precedente, è consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate.

Così come l’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari resta consentito ad una sola persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

In merito alle scuole, restano sospese le lezioni di educazione fisica al chiuso, mentre si potranno tenere invece all’aperto. Sospensione confermata per le lezioni di canto e per quelle di strumenti a fiato.
Confermato anche il divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico.

Infine, la corsistica di ogni tipo, organizzata da soggetti sia pubblici che privati: dal 28/11  sarà possibile tornare a svolgerla in presenza ma solo in forma individuale, mentre per quella collettiva permane unicamente la possibilità di ricorrere alla modalità a distanza.

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