Nuova sospensione dei versamenti fiscali, ma solo per i soggetti coinvolti dalle recenti restrizioni.

Sono sospesi i versamenti con scadenza nel mese di novembre 2020 riguardanti:

  • le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale dell’Irpef;
  • l’Iva mensile e trimestrale.

In base al dettato normativo, rientrano nella sospensione dei suddetti versamenti fiscali:

  • i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, palestre, piscine, ecc..;
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse e arancioni) ;

Inoltre, possono beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che:

  • operano nei settori economici individuati in uno specifico allegato del D.L. “Ristori-bis”;
  • esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator;
  • hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zono rosse).
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Non è previsto alcun rimborso di quanto già versato.