Riportiamo di seguito le precisazioni per quanto riguarda la zona Gialla in cui si trova ora la nostra regione.

Spostamenti

Generale divieto di spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00, fatta eccezione per la sussistenza di cause eccettuative, relativamente alle quali la disposizione in commento elenca quelle motivate da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero determinate da motivi di salute. (Autocertificazione)

Poi si parla di “forte raccomandazione” a tutte le persone fisiche, per la restante parte della giornata, a non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motive di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Trattandosi di una raccomandazione, eventuali spostamenti per altre cause non dovranno comunque essere giustificati con autodichiarazione, né saranno passibili di sanzione.

Per quanto riguarda, invece, gli spostamenti che avvengano dopo le 22.00 e fino alle 5.00, si ritiene utile precisare che devono ritenersi consentiti anche quelli che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale.

Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art. 1, comma 4)

La possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21.00, viene espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Spogliatoi presso centri e circoli sportivi (art. 1, comma 9, lett. f)

L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite alle previgenti condizioni. L’aspetto di novità attiene all’interdizione all’uso degli spogliatoi interni a tali circoli.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 1, comma 9, lett. l)

La disposizione reca un’opportuna precisazione e chiarisce i dubbi interpretativi emersi in sede di prima applicazione, stabilendo che le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono sospese “anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”.

Conseguentemente, viene interdetto dalla nuova e più restrittiva misura, a titolo di esempio, l’uso di apparecchiature ubicate all’interno di esercizi pubblici o di tabaccherie.

Musei, istituti e luoghi della cultura (art. 1, comma 9, lett. r)

Sono ora sospese, ai sensi della disposizione in esame, le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Attività didattica (art.1, comma 9, lett.s)

Alle esigenze di maggiore restrizione della mobilità, a fini di contenimento del rischio epidemiologico corrisponde la previsione che introduce la didattica a distanza per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nella misura del 100% delle attività svolte.

Si potranno svolgere in presenza le attività didattiche che implichino l’uso di laboratori e quelle che interessino particolari situazioni di fragilità, come riconosciute dall’ordinamento scolastico.

Centri commerciali e mercati (art. 1, comma 9, lett. ff)

Si richiama l’attenzione sulla previsione contenuta nell’ultimo periodo della disposizione in epigrafe, che introduce la misura della chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle attività indicate, con carattere tassativo, dalla norma, quali farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Relativamente al richiamo ai mercati, contenuto nella disposizione in commento, va chiarito che la loro chiusura opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all’aperto.

Ciò in quanto i mercati all’aperto, secondo l’orientamento espresso dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sono costituiti su aree delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita, e in essi non insistono esercizi commerciali stricto sensu, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive.

Mezzi pubblici di trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale (art. 1, comma 9 lett. mm)

Degna di nota è la previsione di cui all’articolo in commento, che ricalibra il coefficiente di riempimento massimo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, riducendolo a una soglia non superiore al 50%. Detto limite, che sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e nelle linee guida vigenti, non trova peraltro applicazione nei confronti del trasporto scolastico dedicato.

Ricordiamo che sul sito del Governo sono state pubblicate una serie di FAQ che forniscono risposte a diversi dubbi interpretativi.