Con l’approvazione della Legge 126 del 13/10/2020 di conversione del decreto Legge 104/2020 cd. Decreto Agosto vengono apportate alcune modifiche al Superbonus 110%, agevolazione fiscale introdotta dall’art. 119 del Decreto Rilancio N. 34/2020 convertito in Legge 77/2020.

In sintesi le principali modifiche apportate all’art. 119 D.Legge 34/2020 (Testo coordinato Legge 126 13/10/2020) attraverso l’inserimento dei seguenti commi, riguardano:

Nuova definizione di accesso autonomo

  • Comma 1-bis: Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”;

Estensione agevolazione nei territori dei Comuni colpiti da eventi sismici

  • Comma 1-bis: Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

Aumento 50% limiti spesa per interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma

  • Comma 4-ter: I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  • In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Delibera Assemblea condominiale validità e riduzione quorum deliberativi per approvazione lavori

  • Comma 9-bis: Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Semplificazioni asseverazioni stato legittimo edifici plurifamiliari riferite solo alle parti comuni

  • Comma 13-ter: Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al DPR n. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

Superbonus esteso alle dimore storiche  categoria catastale A/9 purché aperte al pubblico

  • Comma 15-bis: Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1,A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.