Il decreto legge n°125/2020 in vigore dallo scorso 8 ottobre, ha prorogato al 31 gennaio 2021 la scadenza dello stato di emergenza, lo stesso decreto proroga, ma solo fino al 31 dicembre 2020 (e non al 31 gennaio 2021), la facoltà del datore di lavoro di attivare in modalità semplificata l’attività lavorativa in modalità agile (smartworking), senza necessità di accordo individuale con il dipendente e con l’utilizzo della procedura semplificata per la relativa notifica al ministero del Lavoro.
Anche le seguenti agevolazioni attualmente in vigore, previste per specifiche categorie di lavoratori vengono prorogate solo fino al 31 dicembre 2020:

SMART WORKING

DIRITTO

a condizione che tale modalità lavorativa sia compatibile con le mansioni svolte dai lavoratori, per i seguenti lavoratori :

  • lavoratori dipendenti con disabilità grave prevista dalla legge n.104/92;
  • lavoratori dipendenti immunodepressi e familiari conviventi di persone immunodepresse;
  • lavoratori dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio da virus Covid-19 (lav. fragili) accertato dal medico competente;
  • lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni che vengono posti in quarantena, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o durante l’attività sportiva di base o ricreativa presso strutture frequentate per lezioni di musica o lingua (novità prevista dalla conversione in legge del decreto 104/2020); limitatamente ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, e comunque in alternativa al lavoro agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può fruire del congedo indennizzato dall’INPS (nella misura del 50%) per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.
PRIORITA’
  • Riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa riconosciuta;
  • in sede di conversione in legge, il nuovo art. 21-ter del decreto 104/2020 riconosce ai lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di almeno un figlio in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile, fino al 30 giugno 2021, anche in assenza di accordi individuali, fermo restando però il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla Legge n. 81/2017. Tale possibilità è concessa a condizione che non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore.

QUARANTENA E SMARTWORKING

L’INPS, con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in merito ai lavoratori in quarantena.

A parere dell’INPS la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, (previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020), non rappresentano un’incapacità temporanea al lavoro, per una patologia in fase acuta, tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa , ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.
Conseguentemente, nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio in smart working, non si dovrà considerare il lavoratore in malattia. In questa circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la relativa retribuzione e quindi, il lavoratore non deve essere considerato in malattia, ma normalmente retribuito seppure in modalità di lavoro agile.

Qualora invece il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale, non svolga alcuna attività lavorativa presso il proprio domicilio, continuano ad applicarsi le disposizioni fornite con il messaggio INPS n.2584 del 24 giugno 2020, che prevedono l’obbligo di produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’autorità di sanità pubblica. Tale certificato dovrà essere redatto in modalità telematica sin dal primo giorno di malattia.

Infine l’istituto chiarisce che nel diverso caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione dell’indennità di malattia INPS.