Il Ministero dell’Interno, con Circolare Prot. 300/A/6220/20/111/2/2 del 04/09/2020,  ha dato disposizioni in merito all’attività di controllo da parte degli organi di Polizia Stradale, in tema di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti (CQC per la guida dei mezzi pesanti oltre 3,5 T). Le disposizioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche introdotte agli art. 14, 15 e 16 dalla Direttiva 2018/645, che ha modificato la Direttiva 2003//59/CE, recepita in Italia con D.lgs n.50/2020 in vigore dallo scorso 10 giugno.

Queste le novità principali:

obbligo di possedere la CQC per esercitare ogni attività di guida anche non professionale sui veicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria (C1/C1E/C/CE/
D1/D1E/D/DE). L’obbligo si applica a tutte le categorie di veicoli, anche immatricolati come uso speciale, per trasporti specifici per cui è richiesta una delle patenti indicate. Si applica, altresì alle macchine operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C. La CQC è richiesta quindi per qualsiasi trasporto anche non professionale di cose o di persone svolto da un conducente in possesso di suddette categorie anche se non assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua attività principale (la guida non è ritenuta l’attività principale del conducente se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo (se il conducente è stato comunque assunto con una mansione diversa da autista, ad esempio operaio o magazziniere, è dall’analisi dei documenti che registrano l’attività di guida che si evidenzia il fatto se svolge l’attività di guida in modo continuativo ed è pertanto obbligato al possesso del CQC)

  • Deroghe rispetto a quanto sopra indicato:
    • I conducenti dei veicoli delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze di polizia o dei veicoli utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
    • I conducenti dei veicoli utilizzati per trasporto passeggeri o merci senza fini commerciali (senza scopo di lucro);
    • I conducenti che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducentenell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale. Sono esclusi pertanto tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, i quali come noto non sono atti al trasporto, a condizione che il conducente non sia stato assunto con la qualifica di autista ed in ogni caso la guida non deve costituire la sua attività principale (rientra in tale casistica ad esempio il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia)
    • I conducenti che non offrono servizi di trasporto (autisti delle concessionarie di vendita che movimentano veicoli commerciali destinati ai clienti; autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico dalle navi o traghetti, ecc);
    •  I conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing;
    • I conducenti di un trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale (il trasporto eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità non è considerato un trasporto occasionale).
Che sanzioni sono previste per i conducenti che trasportano in conto proprio e non possiedono CQC?

In merito alla mancata qualificazione iniziale o mancata effettuazione della formazione periodica (quindi CQC non conseguita, oppure formazione periodica non effettuata) il codice della strada
prevede sanzioni di tipo amministrativo.

  • Mancanza CQC per non averla conseguita: pagamento di una somma di 409 € e fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. (Art.116 comma 16 Cds)
  • Incauto affidamento veicolo a conducente privo della qualificazione (che si applica al datore di lavoro che affida il veicolo al dipendente non in possesso di CQC): pagamento di una somma di 398 € (Art.116 comma 14 Cds ). Eventuale concorso nel dolo della guida senza patente quando nel comportamento dell’affidante sia ravvisabile la consapevolezza che il conducente è privo del titolo abilitativo con conseguenza Penale.
  • Guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta: pagamento di una somma di 409 € e fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni (Art.116 comma 16 Cds)
  • Guida con CQC scaduta: pagamento di una somma di 158 € (Art.126 comma 11 Cds) ed, in caso di reiterazione Art. 216 comma 6 CDS, pagamento di una somma da 2.034 € e fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

La scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida, né la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC. Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente (art.23 D.lgs n.286/2005).
E’ necessario avere sempre al seguito la patente con annessa CQC (codice “95”) indicato nel retro, per evitare sanzioni e richieste di esibizione documentale di cui all’art. 180 CDS.

Per ogni eventuale informazione, chiarimento o approfondimento si prega di fare riferimento a Lorenzo Corallini, responsabile di CNA FITA Forlì-Cesena:

  • Tel. 0547 317525
  • Cell. 345 9056540.
  • Mail: lorenzo.corallini@cnafc.it

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