Dopo un lungo percorso, è stato finalmente definito il quadro normativo di accompagnamento per usufruire delle agevolazioni del SUPERBONUS 110%, che quindi è ora definitivamente operativo. La materia è articolata e complessa, proviamo a riassumere gli elementi fondamentali. Per le imprese interessate, CNA Forlì-Cesena ha organizzato due webinar di approfondimento.

Ricapitoliamo la normativa di riferimento: è stato convertito in legge il Decreto Rilancio (Legge n. 77 del 17/07/2020, del D.L. n. 34 del 19/05/2020), sono stati approvati il DM Asseverazioni del 03/08/2020  e il  DM Requisiti tecnici e massimali di costo del 06/08/2020 da applicarsi agli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico e, da ultimo, sono stati pubblicati la Circolare 24/E 8 agosto 2020 interpretativa del superbonus 110% e il relativo Provvedimento Direttoriale Agenzia Entrate Prot. n. 283847 8 agosto 2020 recante le disposizioni per fruire della detrazione, dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Entriamo nel dettaglio.

In particolare, gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio hanno previsto una detrazione fiscale del 110% (Superbonus) per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti Fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

La nuova detrazione fiscale del 110% si affianca alle altre agevolazioni previste per interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici esistenti:

  • Ristrutturazioni edilizie (bonus casa);
  • Risparmio energetico (ecobonus);
  • Interventi di adeguamento e miglioramento sismico (sismabonus);
  • Riqualificazione delle facciate (bonus facciate);
  • Acquisto di mobili ed elettrodomestici (bonus mobili ed elettrodomestici);
  • Riqualificazione delle aree verdi (bonus verde).

Partecipa ai webinar su SUPERBONUS 110%: requisiti tecnici degli interventiSUPERBONUS 110%: chiarimenti normativi e documenti necessari

In sintesi esaminiamo nel merito i contenuti dei singoli provvedimenti attuativi:

Il Decreto Ministro Sviluppo Economico DM Asseverazioni del 03/08/2020 disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’Asseverazione rilasciata dai Tecnici abilitati, dei requisiti per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio agevolati al 110% e, relativa cessione del credito imposta, nonché le modalità di verifica ed accertamento, eseguite dall’ENEA – Ente Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico, delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.L’asseverazione, è rilasciata da Tecnici abilitati, i quali attestano la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti dal Decreto requisiti minimi nonché la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati dal cd. Superbonus110%.

Il Decreto inoltre prevede che l’Asseverazione dev’essere rilasciata sia a conclusione dei lavori (sempre) (Modello Allegato 1) sia per Stato di avanzamento lavori, che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. (Modello Allegato 2)

Ricordiamo che è attiva la mail superbonus@cnafc.it, disponibile sia per imprese che per cittadini per una prima analisi.

DM Requisiti Tecnici Minimi del 06/08/2020

Il Decreto Requisiti Tecnici Minimi pubblicato dal MiSE il 6 agosto 2020 di concerto con Ministeri MEF, Ministero dell’Ambiente e delle Infrastrutture, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi dell’articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013 (Ecobonus), nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’articolo 1 , comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bonus facciate) e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (Superbonus 110%) ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Il Decreto definisce, in maniera puntuale, quali requisiti tecnici nonché i massimali di costo specifici, che devono essere rispettati per lavori di efficientamento energetico al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali in relazione alle spese sostenute.

In particolare contiene:

  • Indicazione dei requisiti tecnici specifici per ciascun intervento di riqualificazione energetica e sismica degli edifici;
  • Elenco degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni in cui deve essere ripartita la detrazione; (Allegato B)
  • Definizione dei massimali (tetti) specifici di costo per ciascuna tipologia di intervento (Allegato I)

Le imprese nella predisposizione dei preventivi e in relazione alle tipologie di intervento richiesto devono fare riferimento ai prezziari regionali (Prezziario RER 2019) e/o quello edito dalla DEI – Tipografia del Genio Civile. Tuttavia i costi per gli interventi realizzati non posso essere superiori ai tetti di spesa, al netto di IVA, di cui al richiamato Allegato I.

Nel decreto inoltre, sono elencate le definizioni per individuare correttamente la tipologia dell’intervento sia dal punto di visto oggettivo (Edificio Unifamiliare/Condominio) che soggettivo (soggetti beneficiari).

La Circolare 24/E 8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolati di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici nonché l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.

In particolare l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che possono accedere al Superbonus 110%:

  • i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione;
  • gli imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata.

Tra i costi agevolabili, rientrano nel limite di spesa anche:

  • i costi per i materiali;
  • le spese per la progettazione;
  • le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

Mentre sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1/ A8/A9

Novità il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Mentre il Provvedimento Direttoriale Agenzia Entrate Prot. n. 283847 8 agosto 2020 fornisce le indicazioni per l’esercizio delle opzioni (cessione credito e/o sconto in fattura) relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, superbonus 110%) in attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L’articolo 121 del Decreto Rilancio ha previsto che per i suddetti interventi che danno diritto al Superbonus 110%, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o,  in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

A tal fine è stato approvato il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, con il quale i soggetti beneficiari delle citate detrazioni comunicano all’Agenzia delle entrate le opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio.

La suddetta Comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematiche, a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall’amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici), anche avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Nel caso in cui le opzioni riguardino gli interventi per i quali è prevista la detrazione del Superbonus 110%, il provvedimento definisce gli ulteriori requisiti richiesti dalle richiamate disposizioni, ai fini dell’esercizio e della comunicazione delle opzioni stesse, che deve essere trasmessa invece esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Infine, il provvedimento definisce le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti corrispondenti alle detrazioni possono utilizzare il relativo importo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo a soggetti terzi.

Tuttavia al fine di approfondire nel merito i contenuti dei singoli provvedimenti CNA Forlì-Cesena ha organizzato 2 eventi formativi, nel corso dei quali verranno esaminate anche con esempi pratici le diverse tipologie degli interventi di efficientamento energetico, i relativi massimali di costo nonché le modalità di cessione del credito e/o lo sconto in fattura.

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SCARICA GLI ALLEGATI
DM – Decreto Ministeriale Allegato n° 1 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Allegato n° 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Allegato n° 3 – Decreto Requisiti Tecnici Minimi del Mise
Allegato n° 4 – Allegato B: Decreto Requisiti Tecnici Minimi del Mise Allegato n° 5 – Allegato I: Decreto Requisiti Tecnici Minimi del Mise
Allegato n° 6 – Elenco prezzi Regione Emilia Romagna Allegato n° 7 – Circolare dell’Agenzia delle Entrate
Allegato n° 8 – Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate Allegato n° 9 – Comunicazione Opzione cessione credito d’imposta