A seguito dell’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 12 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 per i mesi di Giugno 2020, da domani 8 settembre 2020 alle ore 14:00, sarà disponibile la piattaforma per presentare le domande relative indennità prevista per il mese di giugno 2020.

Il decreto ministeriale sancisce all’art. 4 che potranno presentare la domanda per l’indennità relativa ai mesi di Giugno 2020, i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:

  1. non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”);
  2. non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di giugno 2020;
  3. non devono aver percepito, nel mese di giugno 2020, il Reddito di Cittadinanza;
  4. non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il rapporto di collaborazione deve:

  • essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le, Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;
  • aver cessato, sospeso, o ridotto l’attività a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
  • essere esistente già alla data del 23 febbraio 2020;
  • non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”)(liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Non possono chiedere l’indennità:

  • titolari di Partita Iva;
  • persone iscritte alla Gestione Separata dell’INPS;
  • pensionati;
  • coloro che hanno percepito il Reddito di Cittadinanza e tutti coloro che hanno altri redditi da lavoro, poiché ricadono nelle altre forme di sostegno previste.

L’indennità non è cumulabile con altre prestazioni e indennità previste dal Decreto Legge Cura Italia, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio).
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 8 settembre 2020 sul sito di Sport e Salute.

La domanda e destinata solo per i nuovi richiedenti , per chi ha già ricevuto il bonus dei mesi marzo, aprile, maggio, l’erogazione sara automatica.