Di seguito il riepilogo delle proroghe e le conseguenti nuove scadenze dei titoli abilitativi alla guida, delle abilitazioni professionali e delle attestazioni sanitarie.

PATENTI DI GUIDA

Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione); per quanto riguarda, invece, le patenti rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:

  • patenti con data di scadenza della validità compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 maggio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE fruiscono della proroga di validità di 7 mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;
  • patenti con scadenza compresa tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020: il termine di scadenza è prorogato di 7 mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;
  • patenti con data di scadenza della validità il 31 gennaio 2020 oppure compresa nel periodo dal 1 settembre 2020 al 30 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020.

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

a) Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione. Per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:

  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 29 marzo 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
  • CQC con scadenza il 31 gennaio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Il termine del 31 gennaio 2020, infatti, non è ricompreso nelle previsioni delle disposizioni comunitarie;

b) I certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020;

c) Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020;

d) sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

e) ai fini del computo dei termini di 2 anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020. A partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

f) attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020.

g) per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:

    • se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020;
    • se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino al 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020;
    • se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020;

ATTESTAZIONI SANITARIE

a) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale;

b) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale;

c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un’ istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);

d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020.

Per tutte le altre specifiche, scarica la circolare.