Novità conversione in legge del DL. Rilancio, aggiornato al 4 agosto, a cura degli esperti CNA.

Siamo in attesa della pubblicazione dei due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), le cui bozze sono in circolazione da qualche giorno. Tali decreti definiranno i requisiti tecnici che devono rispettare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (Decreto Requisiti Minimi e massimali di costo) e le modalità di trasmissione e di asseverazione degli interventi stessi (Decreto Asseverazione).

Inoltre, manca ancora all’appello il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (circolare) che definirà la modalità di cessione del credito di imposta, senza il quale non sarà possibile, né per le imprese né per le banche, accettare le richieste dei committenti.

Pertanto riepiloghiamo in sintesi le novità introdotte dalla Legge 17/07/2020 n. 77 di conversione del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus), riduzione del rischio sismico (sisma bonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici agevolabili attraverso il  “superbonus 110%”.

Interventi trainanti

  1. Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
  2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici condominiali
  3. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  4. Interventi antisismici (sismabonus)

Tuttavia in presenza di almeno 1 di questi interventi trainanti (ecobonus e sismabonus) sono agevolate le installazioni di impianti fotovoltaici nei limiti di spesa di euro 48.000 nel limite di euro 2.400 per kW e sistemi di accumulo con limite di spesa di euro 1.000 per ogni kW di capacità di accumulo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR n. 380 del 2001 (ristrutturazione urbanistica) il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

È stata eliminata la distinzione tra prime e seconde case. Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, possono ottenere il superbonus per l’efficientamento energetico su un massimo di due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Pertanto, rientra nel superbonus 110% l’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera. Sono invece escluse le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Per ottenere il superbonus del 110%, gli interventi di riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015 e, nel loro complesso, assicurare, anche congiuntamente all’impianto fotovoltaico e al relativo sistema di accumulo, il miglioramento della prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di prestazione energetica (APE) ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Questo il quadro a oggi. CNA sta seguendo passo passo l’evoluzione della materia. Appena saranno approvati tutti i provvedimenti di accompagnamento del provvedimento di legge, sarà nostra cura predisporre un’ulteriore newsletter e organizzare un webinar informativo per le imprese.

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