Aggiornato al 4 agosto, a cura degli esperti CNA

Con la conversione del “Decreto Rilancio” sono state apportate modifiche per gli interventi del superbonus 110%. In particolare sono stati rimodulati i tetti di spesa in relazione alle unità immobiliari oggetto di intervento.

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici condominiali, troviamo le novità per caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio.

Si tratta di interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Ricordiamo che è attiva la mail superbonus@cnafc.it, disponibile sia per imprese che per cittadini per una prima analisi

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni fino a otto (8) unità immobiliari e di euro 15.000 negli edifici con più unità immobiliari.

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