Dal 21 settembre 2017, l’entrata in vigore del “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”, ha cambiato le modalità di detenzione e comunicazione degli strumenti metrici.

L’Ufficio Metrico della Camera di commercio della Romagna, in particolare, richiama l’attenzione dei possessori di bilance utilizzate per la vendita, sull’obbligo di verifica periodica almeno ogni 3 anni. In passato, in molti casi, il possesso delle bilance non era comunicato all’Ufficio Metrico, perché è stato il Regolamento (adottato con Decreto Ministeriale n. 93 del 21 aprile 2017) che ha introdotto il termine di 30 giorni dalla data di inizio utilizzo per fare la comunicazione.

Alla CCIAA arrivano quotidianamente comunicazioni, provenienti da organismi di verificazione, riguardanti il controllo periodico di strumenti di misura mai dichiarati in precedenza dal titolare dello strumento (e quindi non ancora presenti nel sistema informatico). Attualmente, tali dichiarazioni, anche se riferite a strumenti utilizzati prima del 21 settembre 2017, non sono considerate tardive, proprio perché fino al 20 settembre 2017 non era previsto alcun termine.

Dopo il 21 settembre 2020, però, gli strumenti posseduti prima dell’entrata in vigore del Regolamento (21 settembre 2017) dovranno aver superato almeno una verificazione periodica, pertanto la relativa informazione dovrebbe già trovarsi registrata nel sistema informatico della Camera di commercio.

Da qui in avanti, pertanto, a fronte di comunicazione proveniente da organismo di verificazione che attesti la verifica periodica di bilancia non ancora registrata nell’archivio informatico, l’Ufficio Metrico, come di consueto, chiederà al titolare dello strumento di presentare la “dichiarazione di inizio utilizzo”, ma, qualora nella dichiarazione sia attestato l’utilizzo della bilancia in data precedente al 21 settembre 2017, l’Ufficio sarà obbligato ad accertare in quale data è stata effettuata la precedente verifica periodica.

Ciò, per verificare il rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento ed eventualmente applicare le sanzioni pensate per verifiche richieste tardivamente. Infatti, se lo strumento è stato messo in servizio prima del 21 settembre 2017, dovrebbe avere superato almeno un’altra verificazione periodica. Se fosse stato messo in servizio dopo quella data, varrà in ogni caso il termine di 30 giorni dalla data di inizio utilizzo, il cui mancato rispetto è parimenti sanzionato.

Inoltre, va ricordato che alla Camera di commercio deve essere comunicato, non solo l’utilizzo di nuovi strumenti metrici, ma anche la dismissione degli strumenti. La comunicazione può essere fatta in via telematica tramite la modulistica presente sul sito della Camera di commercio della Romagna, e il termine previsto è sempre di 30 giorni.

In generale, la periodicità delle bilance decorre dalla data della sua messa in servizio (o dalla data dell’ultima verificazione periodica per gli strumenti che abbiano alle spalle almeno una verifica periodica), e il possessore deve richiedere la verifica periodica almeno 5 giorni prima della scadenza.

Si consideri inoltre che, a partire dal 21 settembre 2020, tutte le bilance utilizzate prima dell’entrata in vigore del Regolamento, normalmente dovrebbero essere dotate del “Libretto Metrologico”, un documento rilasciato dall’organismo che effettua la verifica periodica triennale e che descrive tutte le verifiche e riparazioni effettuate in precedenza. La mancanza del libretto è giustificata solo se il titolare dello strumento dimostra di avere già fatto denuncia (di smarrimento/furto/distruzione).

Una raccomandazione importante è quella di controllare la continuità dei contrassegni di verifica periodica, in modo che non trascorrano mai più di tre anni tra le date apposte su due contrassegni di verificazione periodica successivi.