Per fronteggiare le conseguenze economiche/finanziarie determinate dal protrarsi dell’emergenza coronavirus, sono state introdotte specifiche misure di sostegno per lavoratori e imprese.

Tra gli interventi adottati nel DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Legislatore con l’art. 120, ha introdotto un credito d’imposta in relazione alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento/prevenzione del contagio COVID-19.

Con riferimento a tale credito d’imposta, la comunicazione in esame va presentata nel periodo 20/07/2020 – 30/11/2021 (in caso di invio della comunicazione nel 2021 vanno indicate le spese agevolabili sostenute nel 2020).

Con un recente provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:

  • il credito massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle complessive spese agevolabili;
  • le spese agevolabili non possono superare il limite di € 80.000;
  • il credito d’imposta è utilizzabile, “fino all’ammontare massimo fruibile”, in compensazione mediante mod. F24, relativamente alle spese sostenute nel 2020, dal giorno successivo alla ricezione della relativa comunicazione da parte dell’Agenzia e, in ogni caso, nel periodo 1.1.2021 – 31.12.2021;
  • il mod. F24 va presentato, esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta in commento sono suddivise in due ambiti di applicazione riguardanti da una parte gli interventi e, dall’altra, gli investimenti agevolabili.

  • Interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, tra cui rientrano espressamente:
    • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per realizzare spazi medici, ingressi e spazi comuni. Sono ricompresi gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
    • l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
  • Investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui lo sviluppo e/o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, incluso anche l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. Inoltre, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smart working.

L’agevolazione spetta alle imprese che hanno determinati Codici Ateco. Per chi è interessato ad avere maggiori chiarimenti, può contattare gli uffici CNA – Servizio Creaimpresa.