Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, è previsto l’obbligo di rendere pubblici i benefici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione.

Gli obblighi informativi devono essere resi secondo le modalità e termini di seguito indicati; in particolare, se i soggetti beneficiari sono:

  • associazioni, fondazioni, ONLUS e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, devono pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche sul proprio sito internet entro il 30 giugno di ogni anno;
  • società tenute alla redazione del bilancio esteso o consolidato, devono adempiere all’obbligo informativo nella Nota integrativa  allegata al bilancio;
  • imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o micro o imprese individuali o società di persone (a prescindere dal regime contabile adottato) devono assolvere l’obbligo mediante pubblicazione sui propri siti internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

La norma stabilisce, inoltre, che nei casi in cui i benefici ricevuti siano aiuti di Stato e aiuti de minimis, la registrazione degli stessi nel Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo dei predetti obblighi di pubblicazione, a condizione che nella nota integrativa del bilancio o sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza (a seconda di come deve essere resa l’informazione) venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

In caso di inosservanza dell’adempimento, a partire dal 1° gennaio 2020, è prevista:

  • l’applicazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro;
  • la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Con la conseguenza che decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione ed al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria combinata, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute ai soggetti eroganti.

Si informa inoltre che l’Inail ha reso noto che procederà alla verifica degli adempimenti sopra esposti in relazione ai finanziamenti ISI erogati a partire dall’anno 2018.

In considerazione di tale orientamento si consiglia di rispettare questo adempimento, se non già fatto, anche in relazione ai contributi nel periodo di imposta 2018 e non solo per il 2019!!

Per maggiori informazioni contattare il servizio Fiscale o il servizio Creaimpresa di CNA Forlì-Cesena

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