L’allegato 9 del DPCM 11/06/2020 prevede che:

“Tutte le  indicazioni  riportate  nelle  singole  schede  tematiche devono  intendersi  come   integrazioni   alle   raccomandazioni   di distanziamento  sociale  e  igienico-comportamentali  finalizzate   a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti  di  vita sociale. A  tal  proposito,  relativamente  all’utilizzo  dei  guanti monouso, in considerazione del rischio  aggiuntivo  derivante  da  un loro errato  impiego,  si  ritiene  di  privilegiare  la  rigorosa  e frequente  igiene  delle  mani  con   acqua   e   sapone,   soluzione idro-alcolica   o    altri    prodotti    igienizzanti,    sia    per clienti/visitatori/utenti, sia per i  lavoratori  (fatti  salvi,  per questi ultimi, tutti i  casi  di  rischio  specifico  associato  alla mansione)”.

Si ritiene pertanto che l’utilizzo dei guanti sia necessario solo in relazione all’esercizio di specifiche mansioni correlate a specifici rischi: la  tintura dei capelli, la disinfezione ma anche l’uso di strumenti taglienti e pungenti da parte delle estetiste espone i lavoratori a rischi specifici (chimico, infortunistico, …) dei settori parrucchieri ed estetisti che vengono valutati  e riportati, insieme alle misure per eliminarli/attenuarli nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, normativa specifica per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Come misure di protezione vengono indicati anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Pertanto ad esempio, per le attività di lavaggio, asciugatura taglio capelli e per i massaggi non risulta più essere obbligatorio l’utilizzo dei guanti monouso.

Per maggiori informazione contattare Daniele Mazzoni, responsabile di CNA Benessere e sanità