Il credito d’imposta per locazioni degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, introdotto dall’art. 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), trova numerose precisazioni nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, circolare 6 giugno 2020, n. 14/2020, che illustra i requisiti di accesso e le modalità operative per la fruizione dello stesso. In particolare, viene chiarito che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività, con il superamento del dettato normativo dell’articolo 65 del precedente decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) che riconosceva il credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per i soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Altra precisazione di rilievo riguarda l’utilizzo immediato del credito d’imposta in compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo “6920” (istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020), a condizione che sia avvenuto il pagamento del canone di locazione; quindi in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

Riguardo alla platea di soggetti ammessi rientrano tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”. Rientrano, inoltre, gli enti non commerciali, le strutture alberghiere e agrituristiche prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e gli imprenditori e le imprese agricole sia se determinano il reddito su base catastale, sia se producono reddito d’impresa.

Altra condizione per fruire del credito d’imposta pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo (30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda) è che gli esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, l’Agenzia rinvia ai chiarimenti forniti nella circolare n.9/E del 13/4/2020.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infine, che il credito d’imposta relativo ai canoni di locazione non è cumulabile con il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del D.L. n. 18/2020 (cd. Cura Italia).

Resta fermo che, le imprese o esercenti arti e professioni che non hanno fruito del predetto credito d’imposta per botteghe e negozi in relazione al mese di marzo 2020, per mancanza dei requisiti, potranno fruire del credito d’imposta per le locazioni previsto da DL.

Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio CNA di riferimento.