Con l’inizio della fase 2 dopo circa due mesi di lockdown dovuti all’emergenza Covid-19 l’ARERA (Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente) ha finalmente emanato la delibera tanto attesa dalle PMI per determinare il taglio degli oneri in bolletta (Delibera ARERA 190/2020).
Già con la delibera 60/2020/R/com in data 12 marzo, l’ARERA aveva disposto delle prime misure per fronteggiare l’emergenza, impedendo alle società di vendita di energia elettrica e gas naturale di staccare i clienti morosi nel periodo dal 12 marzo fino al 4 maggio 2020.
Non è stata fatta dall’autorità invece alcuna mossa in relazione ai pagamenti delle forniture (salvo per gli undici comuni facenti parte della prima zona rossa) per permettere ai clienti finali dilazioni e/o sospensioni obbligatorie dei pagamenti.
Finalmente, con la delibera 190/2020, l’ARERA cerca di portare un aiuto economico ai piccoli imprenditori italiani:
“Nel dettaglio l’ARERA interviene sulle tariffe di distribuzione, azzerando alcuni corrispettivi (euro/kW, corrispettivo misura, e corrispettivi euro/Pod/anno), lasciando invariati quelli relativi al consumo elettrico (euro/kWh). Sintetizzando, le opzioni del trasporto diventano tariffe binomie (euro/Pod/mese – euro/kWh e euro/kW/mese – euro/kWh per gli utenti con potenza ≤ 3 kW) e a cascata segue medesima variazione sugli oneri di sistema. Gli effetti della delibera possono essere sintetizzati con un decremento medio del 12% per le fatture da giugno a agosto, come mostra la Tabella 1 e con un decremento che su base annuale è intorno al 3%. Per le utenze con potenze più alte (> 16,5 kW) e con il picco di potenza misurato gli effetti del provvedimento sono ridotti se non nulli nel caso di attività produttive che erano già ferme e che per tanto avevano assorbimenti limitati”*.
Se le fatture per i periodi oggetto della riduzione sono già state emesse, il fornitore sarà tenuto a conguagliare entro 2 cicli di fatturazione successivi a oggi.
Qualora fosse prevista una offerta “tutto incluso” è obbligo del venditore apporre in fattura uno sconto che rappresenti la differenza di applicazione delle tariffe ridotte rispetto alle tariffe in vigore.
Non è tuttavia escluso che per i clienti forniti nei livelli più alti di bassa tensione la delibera possa essere penalizzante. In quel caso la società di vendita sarà obbligata a risarcire la differenza tra il valore fatturato post delibera e quanto avrebbe pagato pre-Covid.
TABELLA 1 | potenza – consumo | periodo | Spesa con DL Rilancio | Spesa SENZA DL rilancio | Risparmio | |
Categoria | % | € | ||||
Parrucchiere | 10 kW – 2.200 kWh | 3 mesi | 1.012 € | 1.165 € | 13% | 153 € |
Alimentari | 20 kW – 6.000 kWh | 3mesi | 2.701 € | 3.024 € | 11% | 323 € |
Parrucchiere | 10 kW – 2.200 kWh | 12 mesi | 4.108 € | 4.261 € | 4% | 153 € |
Alimentari | 20 kW – 6.000 kWh | 12 mesi | 12.105 € | 12.428 € | 3% | 323 € |
*liberamente tratto da IBL Focus 333-Pesa-Stagnaro