Giovedì 4 giugno il Decreto “Liquidità”, che conteneva tutte le misure di emergenza Covid-19 per la liquidità delle imprese, è stato convertito in legge dallo Stato. Tendenzialmente, nella conversione in legge del Decreto Liquidità, sono stati estesi dei benefici per le imprese e sono state semplificate le regole di accesso  per i nuovi finanziamenti bancari.

Questa la sintesi delle principali modifiche, in attesa delle circolari attuative da parte del Fondo Centrale di Garanzia e dell’autorizzazione della Commissione Europea.

Finanziamento per le piccole e medie imprese sotto i 25 mila euro garantiti al 100% dallo Stato:

  • Estensione importo massimo da 25 mila euro a 30 mila euro
  • Estensione del piano di ammortamento da 6 anni a 10 anni (comprensivi dei 24 mesi di preammortamento)
  • Il massimale della richiesta è ora parametrato nella misura più conveniente fra due parametri: il 25% dei ricavi oppure 2 volte il costo salariale lordo (precedentemente era previsto il solo parametro sui ricavi)
  • Apertura ad alcune categorie di impresa prima escluse, quali ad esempio gli agenti assicurativi, i birrifici artigianali, le associazioni professionali e le società fra professionisti
  • Per il “terzo settore”, precedentemente escluso da tutte le agevolazioni, sarà costituita una apposita sezione con dotazione finanziaria riservata del Fondo Centrale di garanzia.

È possibile chiedere alla banca l’adeguamento del finanziamento già erogato alle nuove condizioni (30 mila euro in luogo di 25 e 10 anni in luogo di 6), tuttavia ci vorrà del tempo affinché la maggior parte delle banche riescano a recepire queste modifiche, anche in considerazione del fatto che in questi giorni gli istituti di credito stanno ancora evadendo migliaia di richieste costruite sugli importi e sui tempi di restituzione originari.

Finanziamenti superiori ai 25 (ora 30) mila euro garantiti al 90% dallo Stato:

Vale ricordare che per questa tipologia di finanziamento importi, tempi di restituzione, garanzie e tassi sono da negoziare con l’Istituto erogante. La norma ha nei fatti esteso il potenziale della garanzia a prodotti bancari più elastici rispetto alla veste originaria del decreto legge.

  • Conferma la possibilità di richiedere fino a 24 mesi di preammortamento.
  • In attesa di conferma la possibilità di richiedere fino a 10 anni di finanziamento
  • Aumento di liquidità per le operazioni di consolidamento delle passività: dal 10% al 25% in più di nuova liquidità per le operazioni a valere sul Fondo Centrale di Garanzia.
  • Ammesse alla garanzia le posizioni che prima del 31 gennaio 2020 erano classificate come inadempienze probabili oppure esposizioni scadute sconfinanti deteriorate, a determinate condizioni (condizioni migliorative rispetto alla versione originale del decreto).

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