Dal 4 maggio 2020 trova applicazione sul territorio regionale esclusivamente il DPCM 26 aprile 2020.
La ricettività “a fini turistici” è attualmente sospesa in tutto il territorio nazionale.

  • Non sono soggette a chiusura le strutture ricettive alberghiere, il cui codice Ateco 55.1 è contemplato nell’Allegato 3 del DPCM del 26 aprile 2020, che possono stare aperte per attività diverse dall’accoglienza a fini turistici.
  • Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed axtralberghiere, nonché le “altre tipologie ricettive”, comunque denominate.

Alle strutture ricettive all’aria aperta, extralberghiere di varia tipologia, ivi compresi i bed and breakfast, è consentita l’attività volta ad ospitare persone impegnate nella gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari) o in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.