Il Ministero della Salute, in seguito a nostre richieste, ha precisato aspetti importanti riguardo alla possibilità di rideterminare la durabilità dei prodotti alimentari, compresi i prodotti congelati e surgelati, alla modalità di etichettatura dei suddetti prodotti e alla possibilità di congelare la carne fresca invenduta destinata alla ristorazione:

  1. relativamente alla deroga per il congelamento di carni fresche invendute, introdotte e/o prodotte entro il 15 marzo 2020, si precisa che tale deroga è riferita anche a carni che, a seguito di ordinativi/contratti antecedenti il 15 marzo, sono già state spedite da Paesi terzi verso l’Italia e sono ancora in viaggio;
  2. per quanto riguarda la rideterminazione della shelf life (“vita di scaffale”, ossia la vita commerciale del prodotto, il tempo che trascorre tra la produzione e il consumo dell’alimento, senza che ci siano rischi per la salute del consumatore nel caso della data di scadenza o senza alterazione delle caratteristiche organolettiche nel caso del TMC, termine minimo di conservazione), questa possibilità è applicabile solo alle merci immesse sul mercato ma non a livello della vendita al dettaglio.

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