In seguito alle numerose richieste di informazioni dai nostri associati, proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla sanificazione citata nel Protocollo di sicurezza, grazie al nostro Servizio Ambiente e Sicurezza.

  • Sanificazione in ambito alimentare: prevede tutti quei trattamenti di natura fisica e chimica che sono effettuati affinché una superficie risulti pulita fisicamente (priva di sporco visibile), chimicamente (priva di residui di sostanze utilizzate nel trattamento), biologicamente.
    Lo scopo della sanificazione è distruggere tutti i batteri patogeni eventualmente presenti e ridurre al minimo la contaminazione batterica generica. La sanificazione consta di due fasi in successione (detersione e disinfezione), un’efficace disinfezione presuppone sempre un’accurata detersione; solo in casi eccezionali e in ambienti poco insudiciati si possono associare detersione e disinfezione in un’unica fase.

Fuori dall’ambito alimentare, la sanificazione in senso generico consiste in tutte quelle operazioni che permettono di eliminare ogni germe patogeno presente, sia con acqua in ebollizione, vapore, aria calda ad elevate temperature, calore secco e radiazioni, sia con disinfettanti a base di sostanze chimiche che attaccano gli agenti patogeni e riescono a distruggerli.

La sanificazione in senso generico, può anche essere riferita all’aria e all’acqua. Quando si parla di sanificazione si fa solitamente riferimento ad una sanificazione totale, che comporta quindi la completa eliminazione degli agenti patogeni dalle superfici e dell’aria, considerando tutta una serie di fattori eterogenei che vanno dalla circolazione dell’aria alla temperatura, dall’umidità.

Passiamo ora al Covid -19, il Protocollo di sicurezza del 14 marzo 2020 cita testualmente:

  • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
  • nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Quindi il protocollo chiede che venga effettuata una normale pulizia giornaliera (acqua e sapone) e venga poi sanificato l’ambiente di lavoro periodicamente:

  • disinfettato con disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro allo 0,5% (candeggina);
  • arieggiato e controllo eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità.

Per quanto riguarda il “periodicamente” lo deve definire il DL, rispetto al suo tipo di ambiente di lavoro (ambiente con pubblico o meno, tipologia di ambiente: spogliatoi, servizi igienici, luoghi comuni, ascensori).

Si consiglia, quando possibile, di pulire/sanificare giornalmente almeno le superfici comuni, quelle utilizzate da più persone: porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti, facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie.

Il suddetto protocollo non indica che si deve ricorrere a imprese esterne per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Il decreto Cura Italia, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione di ambienti o attrezzature fino a 20.000 euro. Tale credito è riconosciuto fino all’ammontare stanziato di 50 milioni di euro.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 (art. 2, comma 12) prevede che le imprese sospese possono accedere ai locali aziendali per attività di pulizia e sanificazione, previa comunicazione al Prefetto.

In chiusura si allega i consigli per gli ambienti chiusi del Gruppo di Lavoro dell’Istituto Superiore della Sanità Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor.