IMPORTANTE! Al momento, l’interpretazione non è univoca in tutta la provincia, quindi sui consiglia di valutare con la singola amministrazione comunale.

Con l’Ordinanza del 3 aprile scorso, la Regione ha ribadito che le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 punto 2) del DPCM dell’11 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie   al taglio).

Si chiarisce che per tutte queste attività resta consentito il solo servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie. Le aziende che preparano cibi da asporto all’interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. È sospesa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del decreto del DPCM 11 marzo 2020.

Si aggiunga l’interpretazione dell’Unione dei comuni della romagna forlivese, secondo il quale le attività artigianali di preparazione di piadine, crescioni e affini (cd. “piadinerie“) possono, perciò, proseguire a commercializzare direttamente i loro prodotti, a condizione che:

  1. siano autorizzate al commercio al dettaglio di generi alimentari (in locali privati o in chioschi su aree pubbliche);
  2. si tratti di “… cibi ‘preconfezionati’, ovvero pronti per la vendita (senza attività di manipolazione, sporzionamento e confezionamento in presenza del cliente) …“, essendo indifferente “… se l’attività di vendita è a libero servizio o al banco purché i prodotti siano preconfezionati
  3. non vi sia alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto;
  4. l’attività avvenga nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e l’accesso all’esercizio sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Per chiarezza si fornisce la definizione di alimento preconfezionato che è rintracciabile nel regolamento UE 1169/2011, all’articolo 2, comma 2, lettera “e”:

  • «alimento preimballato»: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio.

Quindi anche un sacchetto di carta nel quale è  inserito un alimento se fatto prima della vendita è  preconfezionato, mentre un alimento messo in un sacchetto all’istante davanti al cliente è  un preincarto.

Per approfondimenti è opportuno un confronto con gli uffici Creaimpresa presso ciascuna sede CNA o con la responsabile di CNA Agroalimentare: Laura Pedulli.