Le revisioni sono prorogate fino al 31 ottobre è quanto stabilito decreto “Cura Italia” che rinvia di oltre 6 mesi:

  • l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione dei veicoli;
  • le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;
  • le revisioni ex art. 80.

Tutte le scadenze da oggi al 31 luglio sono rinviate al prossimo 31 ottobre 2020. Il provvedimento è stato preso per consentire a chi non può recarsi a fare la revisione di poter circolare, esclusivamente per i motivi consenti: lavoro, approvvigionamenti primari, salute.

Applicazione del decalogo di lavoro cosi come previsto dalle norme.

  • Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (interessa le nostre imprese di pulizia)
    Ai soggetti esercenti attività d’impresa e arte o professione è riconosciuto, per il 2020, un credito d’imposta sulle spese sostenute per sanificare gli impianti e gli strumenti di lavoro (prevista dal DPCM 11/3/2020 e dal Protocollo condiviso in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro), allo scopo di contenere il contagio del virus COVID-19.Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle suddette spese, fino a un massimo di 20.000 euro, ma fino all’esaurimento delle risorse assegnate pari a 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa.
  • Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  • Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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Per informazioni contattare: Daniele Mazzonidaniele.mazzoni@cnafc.it – 0543 770160