Alcuni chiarimenti in seguito al DPCM di domenica 22 marzo che regolamenta le attività che possono rimanere aperte e quelle che devono chiudere.

  • Va segnalato che il DPCM del 22 marzo si somma a quello uscito l’11 marzo, quindi le attività permesse secondo tale decreto continuano a poter essere svolte, ovviamente sempre rispettando le misure di sicurezza. Si conferma anche, per le attività del settore alimentare, la possibilità della consegna a domicilio.
  • IIl settore delle costruzioni è escluso dal provvedimento e, quindi, le attività edili sono soggette a sospensione salvo quelle di cui al codice ATECO 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni).
  • La chiusura delle produzioni, dei cantieri, delle trasporti, ritiro merci… deve avvenire entro le ore 24.00 del 25 marzo (72 ore non 48 ore).
  • Ricordiamo che ci sono tre tipologie di attività, non comprese nell’Allegato 1, che potranno continuare a lavorare, previa comunicazione al Prefetto competente, che potrà sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni indicate.
    • Si tratta di:
      • attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (Art. 1, lettera d)
        FAC SIMILE PER COMUNICAZIONE AL PREFETTO
      • attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti  (Art. 1, lettera g)
        FAC SIMILE PER COMUNICAZIONE AL PREFETTO
      • attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché delle altre attività aventi rilevanza strategica nazionale. (Art. 1, lettera H)
        FAC SIMILE PER COMUNICAZIONE AL PREFETTO

La comunicazione alla Prefettura riguarda tutto ciò che non è indicato nell’Allegato 1, le attività indicate con codice Ateco non necessitano della comunicazione.

Gli uffici CNA restano a disposizione per eventuali chiarimenti.