Il comma 1, lettera d) del DPCM prevede che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1.

Queste attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni.

Si allega un fac simile comunicazione.

Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto decreto, fino all’eventuale sospensione espressa dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata.

Inoltre, con l’articolo 1 lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.

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Come si deve comportare una impresa edile in questi casi?

Sebbene le predette attività, in ottemperanza del Dpcm 22/03/2020, sono sospese, tuttavia possono essere svolte in deroga, ricorrendone i requisiti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove ha sede l’attività produttiva utilizzando il fac simile allegato Modello lettera D

Pertanto prima di inviare la comunicazione al Prefetto, è opportuno in via preliminare verificare:

  • Visura CCIAA dal quale risulti che codice Ateco attribuito all’attività esercitata dall’Azienda/Committente, sia ricompresa tra quelle di cui all’allegato 1 Dpcm 22/03/2020.
  • Se i predetti lavori possono essere ritenuti indifferibili e urgenti, poiché disposti dalle autorità: Comune, ASL, DTL e/o altro ente di vigilanza.

In tal caso, è opportuna allegare la documentazione probante e richiamare nella comunicazione al Prefetto gli estremi degli atti autorizzativi.

  • Comunicare all’Azienda Committente, che l’attività svolta dall’Impresa Edile non rientra tra quelle ritenute essenziali di cui al predetto All. 1 e pertanto è sospesa.
  • Inserire nel contratto di appalto, la clausola di esonero da ogni responsabilità per l’impresa esecutrice, laddove il Prefetto, riscontri, successivamente alla comunicazione inviata per l’inizio dei lavori, la mancanza dei requisiti richiamati dall’art. 1 lettera d) e g), e proceda con la sospensione delle attività.

In tal caso si evita di essere esposti ad una eventuale risoluzione in danno del contratto di appalto

  • Applicare le disposizioni contenute nel Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro relativo a tutti i settori produttivi, firmato dalle Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali in data 14/03/2020.

Qualora successivamente all’inizio dei lavori, l’impresa, per cause di forza maggiore, non dipendenti dalla propria volontà non sia in grado di operare in cantiere in condizioni di sicurezza è tenuta a sospendere l’attività.

Pertanto, al fine dell’esclusione della responsabilità dell’impresa, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, in tali casi risulta opportuno:

  • inviare al Committente, Direttore Lavori, Coordinatore in fase di esecuzione, RLST, a mezzo PEC e/o altro mezzo (ad es. redazione di un verbale) idoneo a riscontrare la comunicazione di sospensione dei lavori per causa di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell’impresa, in ottemperanza a quanto disposto dal (Dpcm 22/03/2020). Specificando in tal caso la natura dei lavori in corso di esecuzione, le autorizzazioni (concessione edilizia, permesso di costruire, cila, scia ecc.), la sede del Cantiere, gli estremi contratto di appalto sottoscritto;

Riservandosi altresì, la facoltà, alla ripresa dei lavori nel cantiere, di richiedere al committente, il riconoscimento dei maggiori costi per la sicurezza in ragione delle mutate, accresciute misure di tutela delle maestranze, attraverso l’adozione di dispostivi di protezione e ogni altra misura idonea a contenere l’emergenza sanitaria in atto.