Federmoda Nazionale ha lanciato sui propri canali l’iniziativa “La Filiera Moda per l’Italia” ovvero la raccolta delle disponibilità delle competenze manifatturiere che raccogliamo attraverso il nostro canale interno.

Le imprese disponibili a fornire materiale o a collaborare nella produzione di mascherine o altri dispositivi di protezione individuale per aiutare a superare la carenza di disponibilità in questo periodo di emergenza COVID-19 possono darne comunicazione a CNA Federmoda federmoda@cna.it.

Normativa di riferimento per la produzione di mascherine

La situazione di emergenza che il Paese sta vivendo ha fatto emergere con forza la necessità

di sostenere la capacità produttiva, sul territorio nazionale, di mascherine e di altri dispositividi protezione individuale.

Sono intervenute a tal fine alcune disposizioni del DL n. 18 del 17 marzo 2020, sintetizzate di seguito.

✓ Semplificazioni per la produzione di mascherine chirurgiche e DPI

L’articolo 15 del decreto contiene “Disposizioni straordinarie per l’autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di produzione individuale”; si prevede che, per la gestione dell’emergenza COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre, importare e mettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale senza marcatura CE, in deroga alle vigenti disposizioni.

Sono previste però delle procedure volte a garantire, per entrambe le fattispecie, il rispetto di tutti i requisiti tecnici e di sicurezza.

In particolare:

– Le mascherine chirurgiche ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 745/2017 concernente i dispositivi medici. In deroga alla marcatura CE, e per il periodo di emergenza, si prevede che le aziende produttrici/importatrici debbano inviare all’Istituto Superiore di Sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiarano quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa; entro 3 gg. dall’autocertificazione le aziende devono altresì trasmettere all’ISS ogni elemento utile alla validazione delle mascherine. L’ISS si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti entro 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato. Appare chiaro, pertanto, che per la produzione di mascherine chirurgiche nel periodo di emergenza, sarà comunque necessario rispettare i requisiti di fabbricazione atti a garantire la sicurezza del prodotto e la conformità alle prescrizioni della normativa vigente (Regolamento UE 745/2017 e Decreto legislativo n. 46/19971). Questo vuol dire ricorrere all’applicazione di norme tecniche armonizzate (UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10993) che stabiliscono quali sono questi requisiti.

– Con riferimento ai DPI, ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento UE 425/2016, le aziende produttrici/importatrici seguono lo stesso iter previsto per le mascherine ma tutta la documentazione va inviata all’INAIL che si pronuncia entro 3 giorni dalla ricezione.

✓ Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

In aggiunta alle semplificazioni, sopra descritte, per mascherine e DPI, il medesimo DL all’art. 16 prevede che, per i lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell’esercizio della loro attività, fino al termine dell’emergenza le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 74, comma 1 del d.lgs 81/2008. È consentito inoltre l’utilizzo, come misura di protezione individuale, di mascherine filtranti anche prive del marchio CE.

✓ Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di

produzione individuale Per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di produzione individuale il DL prevede la possibilità di erogare, attraverso Invitalia, finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.

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