Ricordiamo in estrema sintesi quanto prevedono le nuove misure restrittive per contenere la diffusione del Covid-19 deliberate col DPCM del 22 marzo 2020.

“Abbiamo deciso di chiudere in tutta Italia ogni attività produttiva che non sia cruciale, indispensabile, a garantire beni e servizi essenziali” ha spiegato Conte. Tali misure saranno in vigore fino al 3 aprile.

Restano aperte le attività di quattro macroareeelogistica e trasporti, farmaci e sanità, energia e agroindustria, servizi bancari, postali e finanziari. Tutti gli altri settori produttivi non essenziali verranno chiusi.

Di seguito il link all’Allegato 1, dove è possibile vedere quali attività potranno rimanere aperte.

Va segnalato che il DPCM del 22 marzo si somma a quello uscito l’11 marzo, quindi le attività permesse secondo tale decreto continuano a poter essere svolte, ovviamente sempre rispettando le misure di sicurezza. Si conferma anche, per le attività del settore alimentare, la possibilità della consegna a domicilio.

Al di fuori delle attività permesse, le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).

Saranno consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto competente, che potrà sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni sopra indicate.
Scarica il modello per l’art.1, lettera d

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto competente, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto potrà sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni indicate.
Scarica il modello per l’art.1, lettera g

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché delle altre attività aventi rilevanza strategica nazionale.
Scarica il modello per l’art.1, lettera h

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto, dovranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le suddette attività potranno essere svolte solo con il pieno rispetto dei protocolli per la sicurezza e la salute dei lavoratori attualmente vigenti.

Accesso alle aziende la cui attività è stata sospesa

I lavoratori/titolari di imprese che devono sospendere l’attività possono, dopo il 25 marzo, recarsi in azienda per effettuare controlli o verifiche solo motivando, in caso di controlli, lo spostamento per ragioni di assoluta urgenza.

Stiamo verificando con le autorità competenti come vengano interpretate nel concreto per le imprese le “ragioni di assoluta urgenza”. Data la delicatezza del tema e le sanzioni previste, ci riserviamo di darne comunicazione non appena avremo una risposta certa e ufficiale.