Gli operatori, infatti, sono tenuti a comunicare tempestivamente all’OAM la variazione dei dati inviati al momento dell’iscrizione nel Registro (elencati all’art.3 del decreto 14 maggio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/02/18A04512).

È considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni dall’intervenuta variazione.

Il regolamento, deliberato dal Comitato di Gestione, stabilisce la procedura al termine della quale l’Organismo potrà irrogare le sanzioni previste dalla normativa vigente (da un minimo di 500 euro in caso di ritardo nella comunicazione non superiore a 30 giorni fino a 4.500 in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche).

Se il termine dei dieci giorni scade di sabato, domenica o in un giorno festivo, viene prorogato al primo giorno seguente non festivo.

La disciplina varata è ispirata al principio del contraddittorio tra le parti e consente agli operatori, oggetto della contestazione da parte dell’OAM, il più ampio esercizio del diritto di difesa, compresa la possibilità di essere ascoltati in audizione dall’Organismo. Gli operatori che abbiano ricevuto la contestazione possono partecipare al contraddittorio personalmente; tuttavia, se lo ritengono opportuno ed utile, possono farsi assistere da un proprio legale di fiducia.

La procedura sanzionatoria viene avviata con la contestazione degli addebiti, predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Elenchi, e si conclude con il provvedimento (sanzionatorio o di archiviazione) deciso dal Comitato di gestione, su proposta dell’Ufficio Affari Legali.

L’avvio della procedura e tutte le richieste e comunicazioni dell’Organismo verranno comunicate all’iscritto esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec). I provvedimenti sanzionatori potranno essere impugnati davanti al Tar del Lazio.

 

Alcuni chiarimenti forniti dal MEF per il settore dei cosiddetti “compro-oro”, il DM 14 maggio 2018 completa il percorso di intensificazione dei presidi normativi antiriciclaggio introdotti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92. Dal 3 settembre 2018, è attivo presso l’OAM, Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, il registro degli operatori di settore, cui tutti coloro che intendono esercitare l’attività di compro oro sono tenuti ad iscriversi. Ecco i chiarimenti forniti.

 

A fronte di un’operazione compro oro di importo superiore alla soglia prevista dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, è possibile effettuare/ricevere il pagamento parte in contanti e parte con mezzi di pagamento tracciabili?

Si. A fronte di un’operazione di compro oro d’importo pari o superiore a 500 euro, è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino all’importo di 499,99 euro e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad es. assegno o carta di credito). Tale modalità di pagamento dell’operazione compro oro dovrà essere annotata sulla scheda relativa all’operazione compro oro di cui all’articolo 5 comma 2, del d.lgs. 92/2017.

 

Quali sono gli obblighi a cui soggiacciono gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie al fine esclusivo di fonderli?      

Gli operatori professionali in oro che svolgono o intendano svolgere l’attività di compro oro per come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori compro oro, come espressamente disposto dall’articolo 3, comma 6 del predetto decreto. Per le finalità di piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e di prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per scopi illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di attività illecite, non rileva, ai fini dell’applicazione del menzionato obbligo di iscrizione, la circostanza che l’acquisto di oggetti preziosi usati sia effettuato al fine esclusivo di fonderli. Pertanto sono tenuti all’iscrizione nel registro gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fondere tali oggetti. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.92 restano altresì ferme, in capo agli operatori professionali in oro, le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia, tra le altre, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazione sospetta nonché le prescrizioni di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7

 

Per maggiori informazioni contatta i nostri operatori Creaimpresa, presso tutte le sedi di CNA Forlì-Cesena

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