CNA già dal 2015 ha avanzato questa proposta di riduzione delle accise, che teneva conto delle dimensioni aziendali dei microbirrifici artigianali, che proprio per questa loro caratteristica non potevano e non possono essere confusi con i produttori di birra industriale.
Questo significa dare ossigeno ad un settore come quello dei microbirrifici con notevoli riflessi anche occupazionali. Un settore in forte crescita e con performance di assoluto valore anche in campo internazionale in termini di qualità della birra prodotta, con riconoscimenti in Belgio e negli USA dove il fenomeno dei birrifici artigianali è talmente esteso da arrivare a quote di mercato pari al 10% del consumo annuo di birra.

Le principali novità del nuovo decreto:

  • definizione di “microbirrificio”, di “piccola birreria nazionale” e “piccola birreria unionale“;
  • adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Dogane: occorre presentare all’Ufficio competente un’istanza che specifichi la denominazione dell’impresa, le generalità del titolare, la località ove è ubicato il microbirrificio, la descrizione degli impianti per produzione e acquisizione energia, la quantità stimata di birra condizionata che si intende realizzare. Effettuate le verifiche tecniche degli impianti con esito positivo, e valutata l’esecuzione delle prescrizioni, l’Ufficio competente autorizza l’istituzione del deposito fiscale e dopo regolare pagamento del diritto di licenza, rilascia la licenza di esercizio di microbirrificio e il relativo codice accisa;
  • per la determinazione della cauzione prevista, la quantità massima di birra che può essere detenuta nel deposito fiscale è calcolata con riferimento alla capacità dei serbatoi di birra presenti e al quantitativo massimo di birra condizionata che si intende detenere in regime sospensivo nel magazzino;
  • aliquota accisa ridotta: sulla birra realizzata e condizionata nei microbirrifici è applicata al momento dell’immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dagli impianti, l’aliquota ridotta di accisa qualora la produzione non risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e vi siano le altre condizioni.

In caso di superamento del quantitativo di 100000 ettolitri di birra, l’Agenzia delle dogane impartisce le prescrizioni per consentire di adeguare l’assetto del deposito fiscale a quello del D.M.n.153/2001, fissando un tempo congruo per l’adeguamento non superiore a 210 giorni;

  • stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 35 del DM 153/2001, sull’assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti: per determinare i quantitativi di birra, ai fini dell’accertamento della produzione, il depositario autorizzato provvede, al termine della fase del condizionamento, ad annotare nel registro i quantitativi di birra condizionata.

Infine, con determinazione dell’Agenzia dogane e monopoli verranno stabilite le modalità per la trasmissione telematica dell’istanza, dei dati giornalieri della contabilità, delle dichiarazioni riepilogative, nonché le caratteristiche tecniche dei misuratori, impiegati ai fini fiscali.

 

Per informazioni: 

Laura Pedulli tel. 0543 770175 | email laura.pedulli@cnafc.it