Con l’intento di uniformare sul territorio nazionale il comportamento degli organi di vigilanza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ritorna  sull’argomento per fornire in particolare alcuni parametri utili al fine di stabilire la natura occasionale delle prestazioni rese dai collaboratori familiari nell’ambito del settore turistico, anche stagionale.
In particolare, anche in tale settore, la prestazione potrà considerarsi occasionale se resa per un periodo non superiore a 90 giornate nell’anno solare. In caso di attività stagionale, detto valore dovrà essere riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale stessa.
Riferimenti: INL, lettera circolare del 15 marzo 2018; Ministero del lavoro, lettera circolare n.10478 del 10 giugno 2013.