La nuova interpretazione riconferma le indicazioni precedentemente fornite dal Ministero del Lavoro con la nota n. 9099 del 03/05/2016, nella quale si indicava quale lasso temporale di riferimento, al fine della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui (soglia di punibilità), quello intercorrente tra i versamenti relativi al mese di dicembre dell’anno precedente (con scadenza al 16 gennaio) sino a quelli relativi al mese di novembre (con scadenza al 16 dicembre).

Riferimenti: Messaggio Inps n. 437 del 31 gennaio 2018