Da Settembre 2017 i notai stanno chiedendo questo documento come presupposto per qualsiasi atto di compravendita di immobili.
Nel mese di luglio 2017 il Consiglio Notarile, gli ordini e collegi delle professioni tecniche dell’area bolognese, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di assicurare una verifica, preventiva alla compravendita degli immobili, degli aspetti tecnici catastali e urbanistici/edilizi.
Quanto sopra non è una totale innovazione infatti l’art. 19 comma 4 della legge 30 Luglio 2010 n. 122 prevede che in tutti gli atti di trasferimento di proprietà degli immobili sia riportata l’identificazione catastale e una “omissis…dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. …omissis”.
A livello nazionale, non si tratta di una novità assoluta. Già a Modena era stata introdotto l’obbligo di produrre la dichiarazione di conformità urbanistica e catastale per gli immobili oggetto di compravendita. Tale obbligo sussiste, da tempo, anche in Toscana.
Ma cos’è la Relazione di rispondenza edilizia e conformità catastale?
La “Relazione di rispondenza edilizia e conformità catastale”, è la dichiarazione prodotta e firmata da un tecnico abilitato. Il tecnico, visionato l’immobile e la documentazione depositata al Comune e al Catasto, attesta che l’immobile possiede la conformità catastale e la corrispondenza urbanistica-edilizia.
Nella Relazione Tecnica integrata oltre alla conformità catastale, come sopra ricordato, già obbligatoria dal 2010, in assenza della quale l’atto redatto è nullo, al fine di garantire alle parti anche la conoscenza e consapevolezza della situazione urbanistico-edilizia, i firmatari del protocollo, hanno ritenuto necessario aggiungere la verifica della corrispondenza agli aspetti urbanistico-edilizi.
E’ consigliabile far redigere da un tecnico abilitato la Relazione Tecnica Integrata prima della firma del preliminare o meglio ancora nel momento che si decide di procedere al vendita dell’immobile; infatti se il venditore si accorge che il suo immobile non è conforme catastalmente o non corrispondente dal punto di vista edilizio solo dopo aver firmato il compromesso e non riesce a renderlo conforme prima del rogito (atto di compravendita) dovrà restituire al compratore il doppio della caparra.
La Relazione Tecnica Integrata non è una perizia di stima, non è una Due Diligence immobiliare ma è una fotografia dell’immobile oggetto di compravendita dal punto di vista della conformità catastale e della corrispondenza urbanistico-edilizia; alla stessa devono essere allegate le planimetrie catastali e l’agibilità (se presente).
Una migliore conoscenza del bene oggetto della vendita fa si che si possano predisporre tutte le possibili azioni per rendere l’immobile alienabile, oltre a fare in modo che il venditore possa tutelarsi da eventuali possibili richieste di risarcimento, avanzate dal compratore, una volta che si dovessero scoprire possibili vizi o difformità dopo la vendita; questa conoscenza è utile anche per il compratore per valutare in modo completo un acquisto, privo di possibili eventuali sorprese.
CNA, con i tecnici del settore edile del proprio Albo Professionisti, è in grado di dare assistenza a imprese e cittadini alle prese con la compravendita di immobili. Per attivare l’assistenza basta rivolgersi al proprio ufficio CNA dove sarà attivato il contatto con il professionista convenzionato.