Prevedendo che gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.

L’etichettatura deve indicare  almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene

La violazione di tali obblighi comporta l’applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da Euro 1.000 a Euro 8.000 e la confisca del prodotto.

Si ricorda inoltre che disposizione analoga era già prevista dall’’art. 4 del  D.L. n. 2 del 10/01/2006 convertito in legge l’ 11/03/2006 n. 81 che prevedeva che :
 
"Tutti gli oli di oliva proposti al consumo nei pubblici esercizi , escluso quelli utilizzati per la cucina, devono essere presentati in contenitori regolarmente etichettati all’origine e riportanti le indicazioni di legge innanzi specificate.

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Laura Pedulli
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