Esso prevede in particolare:

 – il riconoscimento di un incentivo economico ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono giovani tra i 16 e i 29 anni di età, iscritti alla "Garanzia Giovani", anche a scopo di somministrazione, con contratto a tempo indeterminato nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia) ovvero,  a tempo determinato di durata iniziale di almeno sei mesi, nelle altre regioni.  L’incentivo è escluso per i contratti di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito ed accessorio.
 
L’importo del “ Bonus“ varia da 1.500 a 6.000 euro, e viene determinato dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane.

– il riconoscimento del beneficio nei limiti delle risorse disponibili in ciascuna Regione e Provincia Autonoma, secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza, ovvero della data di assunzione se avvenuta prima che sia reso disponibile il modulo per la presentazione telematica. dell’istanza

 –  l’affidamento all’INPS della gestione ed erogazione dei bonus mediante conguaglio sulle denunce contributive, che i datori di lavoro interessati dovranno chiedere esclusivamente in via telematica all’istituto,  secondo le modalità che verranno definite con apposita circolare da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U..

Gli incentivi, che non sono cumulabili con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, sono riconosciuti per le assunzioni effettuate, o che si intendono effettuare,  dal 3 ottobre 2014, giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto sul portale del Ministero del lavoro, e fino al 30 giugno 2017, nel rispetto della regolamentazione europea sugli aiuti "de minimis".
 
Gli uffici libri paga della CNA Servizi sono a disposizione per ogni chiarimento necessario sull’argomento.

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