Le attività svolte dall’osteopata non sono semplici pratiche del benessere ma rientrano nel campo delle attività sanitarie. Ragion per cui l’osteopatia può essere esercitata solo da professionisti sanitari regolarmente abilitati tramite il superamento dell’esame di Stato.
Gli illeciti derivanti dalla pratica senza il necessario titolo saranno trattati come esercizio abusivo della professione e perseguibili dall’autorità giudiziaria. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero della Salute ad una specifica interrogazione parlamentare, sul profilo professionale dell’osteopata (e del chiropratico), presentata il mese scorso. Una posizione netta che chiude a chiunque pratichi osteopatia senza essere in possesso di una laurea sanitaria (oppure di un titolo ad essa equipollente).
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Remo Ruffilli
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