Entra in vigore il 6 aprile 2014,  con pubblicazione in G.U. del 22 marzo 2014,   il Decreto Legislativo n.39,   in attuazione della Direttiva Europea  relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. 
 
Da tale data, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire, prima di instaurare il rapporto di lavoro e  previo consenso del lavoratore interessato, il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di condanne ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, per taluno dei reati:
 
– prostituzione minorile (600-bis del codice penale)
 
– pornografia minorile (600-ter del codice penale)
 
– detenzione di materiale pornografico (600-quater del codice penale)
 
– pornografia virtuale ed adescamento minorenni sul web (600-quinquies e 600-undieces del codice penale)
 
Il Ministero di Giustizia ha diramato due note  esplicative, la prima  in merito alla portata applicativa della norma, nella quale ha chiarito che “ l’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in una associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica  – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro;  l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione  che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro”.
 
Nella stessa nota, il Ministero di Giustizia,  esclude pertanto che la norma interessi enti e associazioni di volontariato che si avvalgono dell’opera di volontari, in quanto  non si instaura un rapporto di lavoro.

Nella seconda nota,  sui tempi di rilascio del certificato del casellario giudiziale,  assicura che, a regime,  i certificati verranno rilasciati”  entro qualche giorno dalla richiesta”. In fase di prima applicazione se si verificheranno  dei ritardi nell’emissione del certificato, il Datore di lavoro privato, che ha  puntualmente  richiesto il certificato, potrà  procedere all’assunzione dopo aver ottenuto,  da parte del lavoratore,  una  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  che attesti la sua condizione.

Il Datore di lavoro che non adempie alle disposizione di legge  è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 15.000.

Infine, il Ministero ha messo a disposizione  per eventuali chiarimenti e informazioni , il servizio di Help desk, al numero telefonico 06-97996200.
 
I nostri  uffici libri paga sono a disposizione per approfondimenti ed eventuale richiesta dei certificati.