La legge europea 2013 ha ampliato il campo d’applicazione del D. Lgs. 151/2005:

• Nei grandi elettrodomestici rientrano quelli «fissi di grandi dimensioni»;
• Le apparecchiature di ventilazione comprendono quelle di condizionamento diverse da quelle per uso domestico;
• Tra i dispositivi medici sono stati inseriti i test di fecondazione.
Sono inoltre state coinvolte nuove tipologie di produttori che devono iscriversi al Registro Nazionale AEE, ovvero:
• Chi produce e vende a proprio marchio, anche se produce AEE destinate alla sola esportazione;
• Chi rivende a proprio marchio AEE prodotti da altri;
• Chi importa o immette per primo nel territorio nazionale
Le modifiche interessano anche le caratteristiche della raccolta dei RAEE presso i distributori, tramite specificazione della definizione di «raccolta» dell’art.183 co.1 lett. o) D.Lgs.152/06:
• Conferimento ai centri di raccolta mensile e comunque al raggiungimento di 3.500 kg: quantità per ciascuno dei gruppi 1(freddo e clima), 2 (altri grandi bianchi) e 3 (tv e monitor) e somma complessiva gruppi 4 (piccole apparecchiature elettroniche) + 5 (sorgenti luminose).
• Raccolta presso sede o altro luogo: caratteristiche invariate rispetto DM 65/2010.

Queste disposizioni si applicano anche alla raccolta di RAEE domestici presso installatori e centri d’assistenza tecnica, e per i professionali (sempre se formalmente incaricati dai produttori).

Per i trasportatori di RAEE è stato eliminato il vincolo di portata (3,5 t) e di massa complessiva (6 t) dei veicoli utilizzati.