Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

E’ pienamente operativa la normativa DPR 43/2012 che, attuando il regolamento europeo 842/06, disciplina l’attività delle persone e delle imprese che operano su apparecchiature/sistemi fissi contenenti Gas Fluorurati ad effetto serra. Ricordiamo che tali gas possono essere presenti in  una delle seguenti apparecchiature o uno dei seguenti impianti:
a) applicazioni fisse di refrigerazione ivi comprese le apparecchiature a corredo di macchine del tipo taglio laser ecc.,
b) condizionamento d’aria e pompe di calore
c) sistemi fissi di protezione antincendio

I proprietari di suddetti impianti in possesso di entrambi dei seguenti requisiti:
1) contenere i gas fluorurati del Regolamento CE n.842/2006 – D.P.R. 43/2012;
2) contenere almeno 3 o più kg di gas fluorurato (uno split contiene mediamente dai 600 agli 800 gr di gas),
si configurano come “operatori”, pertanto  sono tenuti a presentare una dichiarazione contenente i dati dell’impresa e dell’impianto.

L’operatore non va considerato tale solo nel caso in cui abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dell’impianto o apparecchiatura, tramite un contratto scritto.
L’operatore invece rimane tale se ha delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza ad una società esterna.  Ciò non toglie che una terza figura possa effettuare in ogni caso la dichiarazione.
La dichiarazione va presentata esclusivamente on-line attraverso il portale dedicato, previa registrazione:www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas  dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Nello stesso portale sono presenti anche le istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione.
Il termine di presentazione è stato fissato al 31 maggio 2013. Tuttavia, dato che il decreto che ha definito il modello di dichiarazione è stato pubblicato solamente il 14 maggio scorso e il portale Sinanet per l’invio telematico è stato attivato soltanto il 22 maggio, l’obbligo potrà essere effettuato anche nel mese di Giugno senza incorrere in sanzioni (rassicurazioni verbali da parte del Ministero dell’Ambiente).
CNA ha sollecitato il Ministero dell’Ambiente a tradurre in forma scritta le suddette rassicurazioni verbali.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti del Servizio Ambiente Sicurezza di CNA.